Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-12-2011, n. 28065 Rapporto di lavoro indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Alitalia, linee aeree italiane spa, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 20 aprile 2007, emessa ai sensi dell’art. 420-bis c.p.c. nella controversia proposta dagli assistenti di volo indicati in epigrafe. Gli assistenti convennero in giudizio la società, assumendo di aver percepito l’indennità di volo rapportata alle ore di volo effettuate ed a quelle ad esse assimilate (ferie ed addestramento). Precisavano che l’art. 7 del ccnl prevedeva che per ogni ora di lavoro compiuta oltre le 40, spettava l’indennità oraria di volo, comprensiva del premio orario di anzianità, moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori. Il contratto prevedeva inoltre, che, per ogni ora di volo compiuta oltre le 40 ore, spettava una indennità oraria, moltiplicata per i coefficienti indicati dal contratto; la medesima previsione stabiliva che in caso di ferie o di addestramento il limite orario oltre il quale corrispondere la maggiorazione doveva essere riproporzionato senza alcuna modifica del moltiplicatore. Tale previsione era stata applicata da Alitalia sino al 1994, ma successivamente la società aveva ridotto il moltiplicatore nei casi di riparametrazione per ferie ed addestramento.

I lavoratori chiedevano il riconoscimento del loro diritto a percepire l’indennità di volo nei periodi di ferie e addestramento applicando i coefficienti di cui all’art. 7 ccnl e la relativa condanna della società.

Il Tribunale di Roma, si pronunciava con sentenza emessa ai sensi dell’art. 420-bis c.p.c., con il seguente dispositivo: "decide la questione pregiudiziale inerente l’art. 7, punto n. 4, ccnl 4 maggio 1989, come modificato dal ccnl 5 febbraio 1992, nel senso che l’indennità di volo, in caso di ferie o attività addestrativi, deve essere riproporzionata sulla base delle ore prestate e non mediante diminuzione dei coefficienti moltiplicatori. Dichiara inapplicabile la suddetta norma relativamente al periodo dal 1996 al 1 aprile 2000".

Il Tribunale, pertanto, non si è limitato a decidere sulle questione di interpretazione pregiudiziale del contratto collettivo nazionale, ma ha anche affrontato e deciso la diversa questione del periodo in cui i ricorrenti sono stati soggetti alla contrattazione collettiva aziendale di Alitalia Team srl.

Il Tribunale in questo modo ha emanato una decisione che va oltre l’ambito tracciato dall’art. 420-bis c.p.c., (efficacia, validità, interpretazione di contratti collettivi nazionali) il che rende impercorribile la via del ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420-bis c.p.c., comma 2. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, perchè contro tale provvedimento l’impugnazione è costituita dall’appello, salva ora la facoltà della parte di chiedere la remissione in termini per essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida, complessivamente, in 50 Euro nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla spese per gli altri intimati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *