Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-05-2011) 28-07-2011, n. 30131 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 2 marzo 2010, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Ferrara del 20 maggio 2009 che aveva condannato S.G. alla pena di Euro 800,00 di multa, per i delitti di minacce e lesioni personali in danno di V.G., oltre al risarcimento del danno in favore delle suindicate persone costituite parti civili.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) la violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e), sotto il profilo sia della violazione di legge che della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sull’affermazione della penale responsabilità;

b) una violazione di legge in merito alla mancata applicazione della causa di estinzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. 3. Risultano, infine, pervenute a questa Corte sia la remissione della querela da parte del procuratore speciale del V. che l’accettazione della stessa da parte del procuratore speciale del S..

Motivi della decisione

1. L’intervenuta remissione della proposta querela, con la conseguenziale accettazione della stessa rendono annullabile senza rinvio l’impugnata decisione, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a).

2. Tali atti, invero, risultano compiuti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 152 e 155 c.p. e art. 340 c.p.p. e determinano, essendo i reati ascritti punibili a querela della persona offesa (minacce e lesioni personali non aggravate), l’estinzione dei reati stessi.

3. Le spese del procedimento, infine, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., comma 4 sono a carico dei querelato non essendo stato diversamente disposto dalle parti interessate.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela.

Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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