Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-05-2011) 28-07-2011, n. 30129

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 25 maggio 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 27 novembre 2009 che aveva condannato B.N., in concorso con G. M. la cui posizione processuale era stata stralciata, per i delitti di violenza privata e di lesioni personali aggravate in danno di Ba.Ma..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone:

a) una insufficiente e illogica motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità sulla base della scelta del rito abbreviato;

b) una violazione di legge in ordine alla affermata partecipazione ai fatti ascritti a titolo di concorso morale con altro coimputato;

c) una violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 c.p.;

d) l’erronea mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto vengono, da un lato, riproposte doglianze identiche a quelle presentate avanti la Corte territoriale ed alle quali è stata data una risposta conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte e, d’altra parte, si richiede una rilettura delle risultanze probatorie che non è possibile ottenere da questa Corte di legittimità. 2. In primo luogo e in rito, correttamente la Corte di Appello ha chiarito come la scelta del rito abbreviato da parte dell’imputato prevedesse le indicate conseguenze, sulla significatività e rilevanza, in merito alla utilizzazione delle prove formate dagli organi inquirenti (P.M. e Polizia Giudiziaria).

D’altronde, la penale responsabilità dell’odierno ricorrente non è stata affatto affermata solo sulla base della scelta dell’indicato rito alternativo.

3. Ancora più infondato è il secondo motivo del ricorso in quanto, con motivazione che non va contro la logica e che si ritiene ispirata ai principi in tema di concorso di persone nel reato, la Corte territoriale ha correttamente confermato la valutazione del Giudice di prime cure che aveva ravvisato nel comportamento del Ba., non meramente passivo nei confronti della condotta posta in essere dal coimputato giudicato in altro procedimento, un chiaro indice della coscienza e volontà di dar corso alla condotta penalmente rilevante delle minacce e delle lesioni personali in danno della parte offesa.

4. Sempre con riferimento all’ascritto concorso di persone nel reato non coglie nel segno neppure la doglianza, contenuta nel terzo motivo, circa la ingiustificata mancata applicazione dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 c.p.: la Corte territoriale, infatti, alla pagina 5 della motivazione ha, in risposta alla espressa doglianza dell’appellante, logicamente chiarito il perchè della mancata concessione della invocata attenuante proprio sulla base di una condotta nient’affatto di poco rilievo.

5. Infine, ogni contestazione in merito alla concessione o meno delle attenuanti generiche ovvero dei benefici di legge non appare legittima avanti questa Corte ove, a fronte della corretta e logica motivazione dei Giudici del merito, non vengano evidenziate palesi violazioni di legge che nella specie non è dato ravvisare.

6. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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