Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-12-2011, n. 28061 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato l’8.1.2008 l’Inps, in proprio e quale mandataria della SCCI spa, proponeva appello contro la sentenza n. 492/07 del Tribunale di Bergamo, che, pronunciandosi in contraddittorio anche con l’Inail, aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla società Soliveri srl alla cartella esattoriale, con cui era stato intimato il pagamento di contributi previdenziali in relazione a rapporti di lavoro ritenuti, a seguito di accertamento ispettivo Inail, essere in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 nonchè in relazione a due rapporti di lavoro costituiti formalmente come, rapporti di lavoro autonomo, con N.C. e C.G., ma ritenuti nella sostanza essere ordinari rapporti di lavoro subordinato.

Lamentava l’appellante in particolare l’erronea statuizione in diritto quanto alla imputazione dei pagamenti eseguiti dalla società SDS srl, appaltatrice, per i rapporti di lavoro costituiti in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1.

Si costituiva in giudizio l’appellata contestando in fatto e in diritto gli argomenti svolti a sostegno della impugnazione.

Con sentenza del 26.6.08-20.09.08 la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza n. 492/07 del Tribunale di Bergamo, respingeva la domanda della società Soliveri s.r.l. diretta, in particolare, ad ottenere l’imputazione al proprio debito dei pagamenti eseguiti dalla società SDS srl; compensava le spese di ambo i gradi.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società Soliveri con un solo motivo illustrato anche con successiva memoria.

L’Istituto intimato ha depositato soltanto delega.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1180 e 2036 c.c. con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, art. 1.

Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza della corte d’appello di Brescia, il pagamento dei contributi effettuati dalla società SDS Srl, soggetto interposto, ha efficacia estintiva dell’obbligazione facente capo alla società Soliveri, ritenuta effettiva datrice di lavoro. Non si tratta infatti di una pretesa compensazione giudiziale dei debiti, ma dell’estinzione di un debito altrui. Nè l’Inps può essere chiamato alla restituzione dei contributi versati dalla società SDS Srl in quanto non può considerarsi scusabile l’eventuale errore sull’identità dell’effettivo debitore da parte di quest’ultima società. La ricorrente quindi formula il seguente quesito di diritto: "in tema di intermediazione vietata di manodopera il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro apparente ha effetto istintivo, totale o parziale, del debito contributivo del datore di lavoro effettivo". 2. Il ricorso è fondato.

Va premesso – osserva questo collegio – che la residua materia del contendere tra le parti riguarda solo l’obbligazione contributiva relativa alla personale apparentemente dipendente dalla soggetto interposto, ma realmente dipendente dalla soggetto interponente.

Su tale questione si registra un orientamento giurisprudenziale prevalente (contrastato solo da un’isolata pronuncia: Cass., sez. lav., 23 settembre 2010, n. 20143), al quale può darsi continuità.

Infatti già in passato questa Corte (Cass., sez. lav., 9 ottobre 1995, n. 10556) ha affermato che in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro è fatta salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, nonchè dallo stesso apparente datore di lavoro, la cui responsabilità per il pagamento dei contributi previdenziali – che si aggiunge in via autonoma a quella del datore di lavoro effettivo in dipendenza dell’apparenza del diritto e dell’affidamento dei terzi di buona fede – tuttavia non deroga al principio che l’unico rapporto di lavoro avente rilevanza verso l’ente previdenziale è quello intercorrente, ai sensi di legge, con il datore di lavoro effettivo.

Questo orientamento è stato ripreso e ribadito da Cass., sez. lav., 7 luglio 2004, n. 12509, e successivamente confermato da altre pronunce (Cass., sez. lav., 25 gennaio 2008, n. 1666: 15 gennaio 2008, n. 657; 29 maggio 2006, n. 12735).

Da ultimo nello stesso senso si è espressa Cass., sez. lav., 9 aprile 2010. n. 8451, che ha ulteriormente ribadito l’effetto satisfattivo dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro interposto (Cass. sez. lav., 25 gennaio 2008 n. 1666).

Avendo la Corte territoriale disatteso tale principio di diritto, il ricorso, che tale censura muove, va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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