Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28059 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con citazione del 27.2.1995 Moroni Car snc conveniva davanti al Tribunale di Sondrio F.C. esponendo che questi, con scrittura privata 8.10.1994, aveva acquistato una autovettura usata Mercedes 200 E tg (OMISSIS) per il prezzo di L. 28.000.000 da pagare per L. 6.000.000 mediante permuta della sua Mercedes e per L. 22.000.000 in contanti oltre accessori, rimanendo inadempiente nella esecuzione, per cui chiedeva l’adempimento ed i danni per il ritardo.

Il F. opponeva trattarsi di proposta tempestivamente revocata con telegramma. Il Tribunale, con sentenza 5.6.2001, riteneva il contratto concluso con condanna all’esecuzione, decisione appellata da Moroni Cariche, modificando la domanda, chiedeva la risoluzione per inadempimento ed i danni in L. 10.500.000; quale differenza tra il prezzo di L. 28.000.000 e quello di L. 17.500.000 ricavato dalla vendita a terzi; resisteva il F. eccependo la carenza di legittimazione di controparte,che non aveva dimostrato la proprietà,e chiedendo la risoluzione per fatto e colpa dell’appellante.

La Corte di appello di Milano, con sentenza 878/2005, dichiarava superata e non più operante la sentenza appellata e la risoluzione per fatto e colpa di entrambe le parti, compensava le spese.

La sentenza, pur disattendendo l’eccezione di carenza di legittimazione della Moroni Car, riteneva che la stessa vendendo a terzi si era resa inadempiente, così come il F. che aveva contestato l’esistenza del contratto.

Ricorre Moroni Car snc con quattro motivi, resiste controparte, proponendo ricorso incidentale, cui segue controricorso della ricorrente principale. Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 1453 c.c. per avere la Corte ritenuto l’appello incidentale del F. legittima reazione al mutamento della sua domanda, in contrasto col divieto di domande nuove in appello, da dichiararsi inammissibili.

La censura è fondata.

La regola del divieto, in via generale, di proporre domande nuove in appello è derogata dalla possibilità, ex art. 1453 c.c., di sostituire in qualsiasi fase e grado del giudizio (ed anche in quello di rinvio – Cass. n. 13003/2010, Cass. n. 2715/1996) alla originaria domanda di adempimento in forma specifica quella di risoluzione, ma tale facoltà è attribuita solamente alla parte che abbia chiesto l’adempimento e non anche a quella che in giudizio ad essa si opponga, la quale è tenuta, pertanto, a spiegare tempestivamente eventuale domanda di risoluzione (Cass. n. 10927/2005) mentre, nella fattispecie, in primo grado, il F. negò la conclusione del contratto.

Nè può essere rilevante considerare che, ai sensi dell’art. 1460 c.c. appare, comunque, consentita l’eccezione di inadempimento e, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, il giudice deve valutare unitariamente e comparativamente i rispettivi inadempimenti e la loro incidenza sull’equilibrio sinallagmatico (Cass. 15.4.2002 n. 5444, Cass. 23.6.2001 n. 8621), perchè, nella fattispecie, la situazione va cristallizzata alla posizione assunta in primo grado dalle parti sul punto controverso.

Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 1453 c.c. e vizi di motivazione perchè nessun inadempimento poteva ravvisarsi nella condotta della Moroni Car, che più volte aveva offerto la prestazione.

Col terzo motivo si deducono violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e vizi di motivazione, per essere stata ritenuta soluzione più aderente al comportamento delle parti la risoluzione per fatto e colpa di entrambe.

Col quarto motivo si denunziano violazione degli artt. 1453, 1223, 2727 e 2729 c.c. e vizi di motivazione,per avere la Corte di appello dedotto che la domanda di danni della Moroni Car non appariva fondata mancando la prova che la sua Mercedes potesse essere venduta ad un prezzo maggiore.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, del pari fondato sulla violazione dell’art. 1453 c.c. e su vizi di motivazione per una pretesa omessa valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, vanno considerati assorbiti mentre merita accoglimento il quarto motivo del ricorso principale. Nessuna delle parti contesta che la sentenza di primo grado era superata e non più operante ma la Moroni Car può dolersi della generica affermazione della sentenza della mancanza di prova sulla possibilità di vendere l’auto ad un prezzo maggiore di quello risultante dalla dichiarazione rilasciata dal notaio Surace in data 10.2.2003, posto che, pur avendo preferito, anzicchè chiedere l’esecuzione della sentenza di primo grado, proporre appello per chiedere la risoluzione ed i danni, gli elementi indicati richiedevano una più completa delibazione.

Donde la cassazione della sentenza con rinvio per un nuovo esame in ordine ai motivi accolti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Milano, altra sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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