Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 28-07-2011, n. 30126

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 16 marzo 2010, ha parzialmente confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Udine del 30 gennaio 2007, nei confronti di C.C. condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, associazione a delinquere e ricettazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, il quale lamenta, quale unico motivo, una motivazione illogica e insufficiente in ordine all’accertamento della sua penale responsabilità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo, si contesta in generale l’affermata responsabilità penale con una, del pari, generale e generica contestazione in punto di fatto della sentenza della Corte territoriale.

3. La motivazione della suddetta decisione, inoltre e con assorbente considerazione, appare logicamente sviluppata ed ispirata ai principi propri delle contestate fattispecie, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.

D’altro canto, a fronte del convincimento logicamente espresso dal Giudice del merito (v. in particolare le pagine 15 e 16 della motivazione della Corte di Appello), richiedere a questa Corte di legittimità una rilettura delle risultanze processuali costituisce sintomo evidente della non ammissibilità del ricorso stesso.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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