T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 24-08-2011, n. 1272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. La Società ricorrente G.E. espone di essere proprietaria di un’area classificata zona agricola E1 dal PRG vigente e come zona F2 V3 "filtro comprensoriale ambientale" dal PRG adottato; in tale area sorge un immobile dove viene svolta attività ricettiva di motel, per un totale di 34 camere, numero che sarebbe insufficiente ad assicurare la redditività economica dell’impresa.

Non consentendo la normativa adottata alcun ampliamento dell’edificio, in data 11 luglio 2003 la Società presentava al Comune di Brescia una apposita istanza, volta ad ottenere alternativamente:

– o il rilascio di un permesso di costruire in deroga, volto al potenziamento della capacità ricettiva dell’albergo (in misura pari a ulteriori sedici camere), nel rispetto sia delle caratteristiche tipologiche originarie sia degli standards e senza incidere sulla superficie a verde;

– oppure "una valutazione consigliare in ordine alla praticabilità, nel caso di specie, di una pur auspicabile variante urbanistica semplificata".

Sennonché, mediante il provvedimento in epigrafe, il Comune riteneva il progetto non idoneo all’approvazione per "contrasto con gli articoli 29 delle norme di attuazione del PRG vigente e 95 del PRG adottato, che non ammettono la destinazione ad uso alberghiero".

Donde il presente ricorso, affidato alle censure di violazione di legge (oltreché delle suddette norme, di altre disposizioni delle NTA del PRG vigente e adottato; degli articoli 14 e 20, comma 10 D.P.R. 380/2001, dell’art. 42, comma 2, lett. "b" D. Lgs. 267/2000; dell’art. 2 comma 2 lett. "b" L.R. 23/1997) ed eccesso di potere sotto diversi profili, nel fondamentale assunto che – invece di attivare, alla stregua dell’istanza presentata, la speciale procedura per il rilascio del permesso di costruire in deroga o enunciare le ragioni che non consentivano l’adozione della variante semplificata – il Responsabile del settore avrebbe incomprensibilmente istruito la pratica edilizia de qua come se si trattasse di un’ordinaria richiesta di permesso di costruire.

Detta censura di fondo viene articolata nei seguenti profili:

1. secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ampliamento di una struttura alberghiera rientrerebbe tra gli impianti di interesse pubblico per i quali è consentito il rilascio di titolo edilizio in deroga;

2. l’operato dell’Amministrazione comunale sarebbe affetto da sviamento della causa tipica della funzione amministrativa, perché:

2.1. tanto l’art. 29 NTA vigenti quanto l’art. 53 NTA adottate contemplerebbero, quali usi ammissibili, le attività terziarie, in cui l’art. 12 NTA vigenti include gli alberghi e, nel caso di specie, la destinazione alberghiera del complesso immobiliare deriva dall’originario titolo concessorio;

2.2. e 2.4. in ogni caso, in materia sarebbe competente il Consiglio Comunale;

2.3. sarebbe violato il principio di affidamento del privato a veder vagliata la propria istanza, secondo i contenuti della stessa e la normativa di settore.

II. Il Comune di Brescia si è formalmente costituito l’11 giugno 2004 e, in vista dell’odierna udienza di discussione, ha prodotto documentazione e memoria finale, in cui controdeduce alle censure avversarie, sostenendo in particolare che:

a) il permesso di costruire in deroga potrebbe ammettere il superamento di taluni parametri edificatori, ma mai eludere la destinazione di zona o comportarne la modifica;

b) non sussiste alcuna aspettativa qualificata all’adozione della variante semplificata.

In data 26 aprile 2011, la ricorrente ha depositato specifica memoria di replica al suddetto scritto difensivo del Comune.

Indi, la causa è passata in decisione.

III.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che le parti hanno prodotto in causa due testi difformi dell’art. 29 NTA del PRG vigente, approvato con delibera G.R. 27.5.1980, n. 32336; invero:

– nel testo prodotto dalla difesa della Società ricorrente (ed estratto da un elaborato la cui copertina recita "Norme tecniche di attuazioneapprovazione Consiglio Comunale del 16.12.2002normativa modificata a seguito di Variante 2002 per la viabilità, disciplina del commercio, metrobus, villaggi Marcolini") la disciplina della zona E1A si chiude con la frase "Sono ammesse la residenza (R), attività terziarie (T) e i servizi (S). Sono vietate le attività industriali e artigianali (I)";

– tale frase non compare, invece, nel testo prodotto dalla difesa comunale e preceduto da una diversa copertina in cui si riporta, quale ultima variante intervenuta, quella approvata con delibera G.R. 31.10.1997 (per le zone a servizi pubblici, agricole, piste ciclabili e per la localizzazione di una linea di metropolitana leggera).

La discrasia è rilevante ai fini del decidere, in quanto l’art. 12 delle NTA vigenti – nel testo prodotto da G.E. – contempla espressamente, tra le attività terziarie, le "attività ricettive e pubblici esercizi", ulteriormente specificandole in: alberghi, ostelli, campeggi, ristoranti, bar.

Donde la necessità di acquisire, dal Comune di Brescia, il testo esatto dell’art. 29 vigente sia alla data (11.7.2003) di presentazione dell’istanza di G.E., sia alla data (23.2.2004), di adozione del diniego controverso.

III.2. Quanto alle NTA adottate nel 2002, la Società ricorrente deduce fra l’altro – in espressa replica alle argomentazioni del Comune (pag. 3 memoria 26.4.2011) – che l’art. 95, richiamato nel suddetto diniego, rinvia alle disposizioni dettate per la zona E1V2, cioè all’art. 87 il quale, in chiusura, fa a sua volta rinvio, all’art. 52, che ammette le attività terziarie.

Dunque e secondo la prospettazione di parte ricorrente, per effetto di tale duplice rinvio, anche nelle zone E1V2 del PRG adottato sarebbero ammesse le attività terziarie: sennonché la stessa Società ricorrente non ha depositato in causa la norma "ponte" tra l’art. 95 e l’art. 52, cioè l’art. 87, né essa figura nella produzione effettuata dal Comune.

Anche di tale norma risulta, pertanto, indispensabile l’acquisizione agli atti di causa.

III.3. L’approfondimento istruttorio sui punti sin qui esposti si rivela dirimente ai fini della soluzione della controversia, in quanto entrambe le difese convengono (cfr. pag. 2 memoria di replica G.E.) sulla correttezza della regola (enunciata dal Comune) circa la non utilizzabilità dell’istituto del permesso di costruire in deroga, per consentire destinazioni d’uso escluse dalla normativa urbanistica, con la conseguenza che:

– se dall’adempimento risultasse l’ammissibilità, nell’area di proprietà della ricorrente, dell’uso terziario/alberghiero (in base alla normativa sia vigente che adottata), allora il rilascio del permesso di costruire in deroga non incontrerebbe quell’ostacolo insuperabile paventato nella memoria finale del Comune e la motivazione del diniego addotta nell’impugnato provvedimento (destinazione ad uso alberghiero non ammessa dall’art. 29 NTA Prg vigente e 95 PRG adottato) si esporrebbe ai vizi denunciati in ricorso;

– mentre, in caso contrario, l’esattezza della regola di cui sopra condurrebbe de plano alla reiezione dello stesso, non potendo, per il resto, la Società ricorrente vantare (come condivisibilmente eccepito dal Comune) un’aspettativa qualificata all’adozione di una variante semplificata in suo favore.

III.4. In conclusione e tenuto fermo quanto sopra esposto sub III.3. ai fini della decisione definitiva da assumere, va ordinato incombente istruttorio nei modi e nei termini che seguono:

i) entro il 30 settembre 2011, il Dirigente dello Sportello attività edilizie del Comune di Brescia dovrà depositare, presso la Segreteria del TAR, copia autentica del testo dell’art. 29 NTA in vigore alle rispettive date dell’11.7.2003 e del 23 febbraio 2004; nonché copia autentica del testo dell’art. 87 delle NTA adottate nel 2002;

ii) unitamente a tale produzione documentale, dovrà essere rassegnata relazione illustrativa sulla vicenda di cui è causa e sui suoi, eventuali e successivi sviluppi (ad es. presentazione di altre istanze urbanisticoedilizie da parte di G.E./P.; loro altrettanto eventuale esito; sopravvenienze normative comunali, ecc.);

iii) per l’ulteriore prosieguo viene, sin d’ora, fissata l’Udienza pubblica del 15 dicembre 2011.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, DISPONE INCOMBENTE ISTRUTTORIO nei termini e nei modi indicati al capo III.4. della motivazione.

FISSA, per il prosieguo, l’Udienza Pubblica del 15 dicembre 2011, ore di rito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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