Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28052

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso formulato ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. 1992, depositato il 10 agosto 2004, il sig. S.C. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Canicattì, avverso il verbale di contestazione di infrazione al C.d.S. 1992 n. 826 del 2004 elevato dal Comando di Polizia Municipale di Canicattì, con il quale era stata accertata a suo carico, a seguito di sinistro stradale del (OMISSIS), la violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, ed applicata la sanzione amministrativa di Euro 137,55, oltre alle spese e alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Nella costituzione del Comune opposto, l’adito giudice di pace, con sentenza n. 189 del 2005 (depositata il 12 ottobre 2005) rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese giudiziali. A sostegno dell’adottata decisione, il suddetto giudice di pace rilevava che, legittimamente, il verbale era stato contestato in modo differito (non ricadendosi in una delle ipotesi obbligatorie di contestazione immediata) e che, inoltre, la violazione era stata congruamente accertata sulla base dello stesso verbale adeguatamente motivato, al quale era conseguito anche il ritiro della patente di guida prevista dall’art. 218 C.d.S.. Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo S.C. basato su due motivi, avverso il quale l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2. Con il primo motivo proposto il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – la violazione o falsa applicazione dell’art. 218 C.d.S. e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384 (reg. esec. C.d.S.), dovendo l’agente accertatore provvedere alla contestazione immediata della violazione nella fattispecie, non ricorrendo una delle ipotesi che legittimavano la contestazione differita e che, in ogni caso, ad esso ricorrente andava notificato il verbale di contestazione e non anche il solo verbale di accertamento dell’infrazione, con la conseguente estinzione nell’obbligazione sanzionatoria nei suoi confronti.

2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Il giudice di pace di Canicattì, nel respingere la doglianza dello S. relativa alla supposta illegittimità del verbale di accertamento elevato a suo carico per omessa contestazione immediata della violazione, si è, infatti, conformato al consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 17573 del 2005; Cass. n. 14040 del 2008 e Cass. n. 7415 del 2009), secondo il quale, in tema di violazioni al C.d.S., la individuazione, contenuta nell’art. 384 reg. esec. C.d.S., delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione – che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicchè ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purchè la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica. Al riguardo è stato, perciò, ulteriormente specificato che, sulla scorta della natura meramente esemplificativa dell’elencazione contenuta nel citato art. 384 reg. Esec. C.d.S., possono ricorrere altre ipotesi in cui una sia configurabile una tale impossibilità, precisandosi che compete al giudice del merito valutare – con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua -se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza. Sulla scorta di tali presupposti, il giudice di pace siculo ha, nella specie, ponendo riferimento anche alla corretta interpretazione dell’assetto complessivo dell’art. 201 C.d.S., verificato che il verbale notificato al ricorrente conteneva l’indicazione specifica dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata dell’infrazione (riconducibile alla condotta vietata del sorpasso di altro veicolo in curva) e che tale motivazione (ricollegabile al contemporaneo impegno degli agenti accertatoci in altra attività di rilevamento e di soccorso), adeguatamente valorizzata e ritenuta supportata da idonea giustificazione, era da ritenersi congrua, logica ed attendibile e, quindi, come tale, implicante la legittimità dell’elevazione del verbale con contestazione differita.

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia dedotto dalle parti, non avendo il giudice di pace di Canicattì, nella sentenza impugnata, tenuto conto, sufficientemente, delle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del giudizio, in tal modo adottando, rispetto alla valutazione delle circostanze di merito attinenti alla verifica della sussistenza della violazione in questione, un percorso logico argomentativo inadeguato.

3.1. La doglianza, così come prospettata, è inammissibile. Infatti, alla stregua del costante orientamento di questa Corte deve considerarsi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora con esso si intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata; in caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

La doglianza dello S. tende proprio a provocare, inammissibilmente, un riesame delle risultanze probatorie nella presente sede di legittimità, evidenziandosi, peraltro, che, nella sentenza impugnata, il giudice di pace di Canicattì, fornendo un’adeguata e logica motivazione sugli esiti della complessiva istruzione esperita (avuto riguardo ai rilievi effettuati dalla polizia municipale e alle prove orali assunte), ha dato pienamente conto dei convincimento raggiunto in ordine alla commissione della violazione amministrativa contestata al ricorrente, non configurandosi, perciò, alcun vizio di motivazione sottoponibile a censura.

4. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza doversi far luogo ad alcuna statuizione sulle spese in virtù della mancata costituzione dell’ente intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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