Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-05-2011) 28-07-2011, n. 30119

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Nola in data 12.2.2009, con la quale O. G. veniva condannato alla pena di Euro.260 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 594 c.p., commesso in (OMISSIS) inviando a N.M.P. un messaggio telefonico contenente l’epiteto "puttana di merda".

La responsabilità dell’imputato era ritenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, richiamandosi le conclusioni della sentenza di primo grado sull’insussistenza delle condizioni di ravvisabilità delle addotte esimenti della provocazione e della ritorsione.

2. L’imputato ricorre deducendo:

2.1. violazione di legge ed omessa motivazione in ordine all’incompetenza funzionale del giudice di appello, eccepita nell’essere stato il procedimento trattato dal Giudice Dott. C. E., Coordinatore della Sezione dei Giudici delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola, nonostante il giudizio fosse stato fissato come da previsione tabellare dinanzi al Tribunale di Nola in composizione monocratica ed affidato al Presidente dello stesso;

2.2. violazione di legge, mancanza della motivazione e travisamento della prova in ordine all’esclusione delle esimenti della provocazione e della ritorsione, lamentando la genericità del riferimento della sentenza impugnata alle illogiche conclusioni della decisione di primo grado sull’irrilevanza a questi fini delle dichiarazioni dell’imputato, confermate da quelle della madre C.G.R., in ordine all’essere stata la condotta preceduta da conversazioni telefoniche nelle quali la N. rivolgeva all’ O. espressioni offensive interrompendo poi bruscamente le telefonate.

2.3. violazione di legge e contradaittorietà della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita incompetenza funzionale del giudice di appello è inammissibile. La questione non veniva invero proposta non i motivi di appello, ed è comunque manifestamente infondata nel momento in cui l’assegnazione di un procedimento all’una piuttosto che all’altra sezione di un ufficio giudiziario attiene unicamente alla competenza interna dello stesso, non dando luogo pertanto a vizi di incompetenza funzionale rilevabili, e non incide sulla capacità del giudice (Sez. 2, n.20288 del 23.1.2004, imp. Secchi, Rv.2290679).

2. Il motivo di ricorso relativo all’esclusione delle esimenti della provocazione e della ritorsione è infondato.

La motivazione della sentenza di primo grado sul punto, espressamente richiamata dalla sentenza qui impugnata, argomentava invero in termini che la rendono esente da censure di manifesta illogicità, laddove vi si osservava che le espressioni rivolte telefonicamente dalla persona offesa all’imputato si risolvevano in considerazioni sulle capacità artistiche dell’imputato, esposte a giustificazione del mancato invito dell’ O. ad eventi musicali organizzati dalla N., e comunque non erano tali da integrare le invocate esimenti, essendo stato l’imputato e telefonare alla parte offesa sollecitando la sua partecipazione ai predetti eventi nonostante egli fosse a conoscenza della negativa opinione della N.; nè difetti motivazionali emergono dalla diversa valutazione del significato offensivo delle espressioni della persona offesa, prospettata dal ricorrente.

3. Inammissibile per manifesta infondatezza è infine il motivo di ricorso relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; il relativo termine, tenuto conto dei periodi di sospensione dello stesso per la complessiva durata di mesi dieci e giorni uno, scade invero all’11.9.2011.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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