T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 24-08-2011, n. 1267 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto notificato il 18 novembre 2010 e depositato il 20 novembre 2010 la ricorrente G.B., in qualità di amministratore di sostegno, ha chiesto l’accertamento del diritto del figlio (che frequenta il liceo artistico Bruno Munari di Crema e Cremona) a ottenere l’insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico nell’anno scolastico 20102011, o comunque per un numero di ore adeguato alle effettive necessità.

2. Lo studente nel cui interesse è proposto il ricorso è stato riconosciuto invalido con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

3. L’amministrazione scolastica si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4. In una relazione del 26 luglio 2010 il dirigente scolastico aveva evidenziato la grave inadeguatezza delle risorse scolastiche destinate ad assicurare allo studente il diritto all’istruzione e all’integrazione. In particolare la relazione riferisce che nell’anno scolastico 20092010 l’insegnante di sostegno era presente per sole 6 ore settimanali, del tutto insufficienti rispetto alle effettive esigenze.

5. Tuttavia dopo l’instaurazione del presente ricorso il dirigente scolastico in una relazione del 2 dicembre 2010 ha chiarito che nell’anno scolastico 20102011 la situazione è migliorata, in quanto l’Ufficio Scolastico Provinciale ha assegnato maggiori risorse, che sono state distribuite tra tutti gli studenti disabili. Allo studente in questione sono state assegnate 13 ore di sostegno svolte da due insegnanti (10+3). Con gli insegnanti di sostegno collabora un assistente ad personam messo a disposizione dal Comune. Questa figura professionale (presente a scuola per 20 1/2 ore settimanali) ha ricevuto una formazione che le consente di intervenire nell’attuazione del piano educativo individualizzato (PEI).

6. Peraltro il consiglio di classe in data 17 dicembre 2010 nell’approvare il PEI ha precisato che sarebbe stato opportuno portare a 18 le ore di sostegno per garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.

7. Con memoria depositata il 17 maggio 2011 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Mancando le formalità previste per la rinuncia dall’art. 84 comma 3 cpa la suddetta dichiarazione deve essere intesa come indice di sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 84 comma 4 cpa. Tenuto conto della complessità delle questioni che riguardano la misura e le forme del sostegno necessario per la realizzazione del PEI, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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