Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-05-2011) 28-07-2011, n. 30118

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Marsala in data 1311.2009, D.P.A. veniva condannato alla pena di Euro. 600 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 594 c.p., commesso il (OMISSIS) in danno dell’Avv. G.G., nello studio di questi, affermando che lo stesso "e la sua razza erano delinquenti e mafiosi".

Il reato era ritenuto aggravato dalla presenza nello studio del G. del padre di questi e dei praticanti I.F. e P.M..

2. L’imputato ricorre deducendo:

2.1. mancanza o illogicità della motivazione in ordine all’eccepita violazione dell’art. 100 c.p.p., osservando che nel corso delle udienze dibattimentali di primo grado del 6.11.2009 e del 13.11.2009 la difesa della parte civile G.G. era affidata allo stesso in quanto sostituto processuale del difensore Avv. Mario Fodale, e che l’argomento del Tribunale per cui in detta fase il G. si limitava a rivolgere una sola domanda al teste C. su circostanze ininfluenti per la decisione è incongruo e contrastante con l’aver il G. sollevato anche eccezioni di nullità ed inutilizzabilità;

2.2. illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della commissione del fatto in presenza di più persone, osservando che il Tribunale si affidava sul punto all’apodittica affermazione della possibilità che l’imputato, pur trovandosi i testi I. e P. in altra stanza, si rendesse conto della loro presenza.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita violazione dell’art. 100 c.p.p., è infondato. Come correttamente rilevato dal Tribunale sul punto, nel corso delle udienze dibattimentali alle quali il G. presenziava quale sostituto processuale del proprio difensore il predetto non interveniva sostanzialmente nello svolgimento dell’istruttoria dibattimentale; tanto rende la violazione irrilevante.

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell’aggravante della commissione del fatto in presenza di più persone.

La sentenza impugnata è integrata sul punto dal contenuto della decisione di primo grado, nella quale si precisava che il padre della persona offesa assisteva direttamente alla condotta ingiuriosa, e che la stanza nella quale al momento si trovavano i praticanti I. e P. era attigua a quella nella quale si trovavano i G. ed il D.P., tanto consentendo loro di udire le espressioni offensive. A ciò il Tribunale aggiungeva come l’ I. avesse riferito di essere stato successivamente chiamato da G. G., il quale invitava il D.P. a ripetere alla sua presenza le frasi ingiuriose, il che puntualmente avveniva.

L’argomentazione dei giudici di merito è dunque coerentemente fondata non su un’ipotetica percepibilità delle offese da parte di terzi, ma sull’effettiva presenza di più persone nei momenti in cui le stesse venivano profferite.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile. A questo proposito è infondata l’opposizione della difesa dell’imputato alle conclusioni della parte civile, in quanto presentate, tramite il sostituto processuale presente, da un difensore dalla stessa nominato in aggiunta all’Avv. Mario Rodale; quest’ultimo risulta infatti non iscritto all’albo speciale dei legali abilitati a difendere dinanzi a questa Corte, essendo di conseguenza regolare la nomina dell’Avv. Domenico Damiani. L’importo delle spese di cui sopra va liquidato, avuto riguardo all’impegno processuale, nella misura di Euro 1.300 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.300 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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