Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-05-2011) 28-07-2011, n. 30117 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22.1.2008, con la quale C.E. veniva condannata alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 483 c.p., in particolare per aver presentato il 6.9.2002 al Comune di Aversa dichiarazione nella quale attestava falsamente di aver percepito per l’anno 2001 un reddito inferiore al limite consentito per l’erogazione della borsa di studio alla figlia I.T..

Nella sentenza, posto che la fattispecie di cui all’art. 483 c.p., è assorbita in quella di cui all’art. 316 ter c.p., punita quale illecito amministrativo laddove la somma indebitamente percepita sia non sia superiore ad Euro 3.999,96, si osservava che nel caso in esame la seconda fattispecie non era configurabile, secondo la clausola dì riserva prevista dallo stesso art. 316 ter, in presenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 bis c.p., non essendo esclusa la possibilità che l’ente erogatore fosse indotto in errore dall’autocertificazione del privato sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della borsa di studio.

2. L’imputata ricorre deducendo violazione di legge in ordine:

2.1. alla configurabilità dell’art. 640 bis c.p., ed alla conseguente esclusione dell’assorbimento del reato contestato nell’illecito amministrativo di cui all’art. 316 bis c.p., osservandosi che il contributo oggetto della dichiarazione della C., in quanto erogazione pubblica di natura assistenziale, non rientra fra quelle previste dalla prima norma citata ed è piuttosto conforme a quelle prese in considerazione dall’art. 316 ter c.p., che la condotta dell’imputata si limitava all’esposizione di notizie false senza alcun ricorso ad artifici o raggiri e che dal mancato accertamento dell’ente erogatore non può desumersi l’elemento dell’induzione in errore dello stesso;

2.2. al diniego delle attenuanti generiche, motivato unicamente con riferimento ai risalenti precedenti penali dell’imputata e senza un’analitica valutazione di tutti gli elementi disponibili.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità dell’art. 640 bis c.p., è fondato.

L’indebito conseguimento del reddito minimo di inserimento integra invero l’illecito di cui all’art. 316 ter c.p., e non il reato di cui all’art. 640 bis c.p., anche laddove sia ottenuto mediante la presenza di false attestazioni, espressamente indicata fra gli elementi costitutivi della prima fattispecie; occorrendo invece, ai fini dell’integrazione del reato da ultimo citato, il compimento di una condotta di artifici e raggiri caratterizzata da modalità decettive diverse ed ulteriori rispetto a dette attestazioni (Sez. U, n. 16568 del 19.4.2007, imp. Carchivi, Rv.235962). Ne deriva che la falsità ideologica commessa ai fini di cui sopra è assorbita nella condotta di cui al citato art. 316 ter, nella specie ravvisabile (Sez. 5^, n. 35105 del 14.5.2010, imp. Hamzoui, Rv. 248393), con la conseguente irrilevanza penale della condotta laddove, come nel caso di specie, l’erogazione perseguita sia inferiore alla soglia di punibilità prevista dalla norma.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste, rimanendo assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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