Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 28-07-2011, n. 30116 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione D.M.M. e S. R. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 12 ottobre 2009 con la quale – a parte la riqualificazione giuridica di alcuni fatti originariamente ritenuti oggetto di truffa ma dalla Corte ritenuti oggetto di tentato furto aggravato – è stata affermata la loro responsabilità in tema, appunto, di tentato furto ex art. 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 2. Con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, la Corte ha ridotto la pena.

Il fatto si era verificato all’interno di un supermercato della catena Auchan in (OMISSIS), essendo rimasto accertato che le due donne erano state viste da un addetto alla sorveglianza mentre scartavano dall’involucro un telefonino cordless e lo riponevano dentro la scatola relativa ad altro articolo analogo ma di minor valore. Di seguito, le due ricorrenti si erano presentate alla cassa ed avevano pagato alcuni articoli che estraevano dalle proprie borse. Ad un successivo controllo risultava però che dentro le borse erano rimasti alcuni oggetti in vendita presso il detto magazzino e non pagati.

Di qui l’addebito di tentato furto aggravato dal mezzo fraudolento.

La tesi difensiva, secondo cui gli articoli in discussione si trovavano nelle borse delle ricorrenti perchè acquistate alcuni giorni prima, non era creduta dai giudici del merito.

Deducono:

1) La mancata assunzione di prova decisiva, sollecitata con richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale in appello.

La difesa aveva richiesto che fossero acquisiti, presso l’amministrazione dell’Auchan, gli scontrini relativi all’acquisto regolare dei beni ritenuti invece oggetto di tentato furto. La Corte aveva rigettato la richiesta in base ad una considerazione irrilevante e cioè la risalenza nel tempo della operazione commerciale evocata dalle ricorrenti;

2) La prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Con il primo motivo le parti lamentano la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dagli scontrini che dovrebbero testimoniare la regolarità degli acquisti delle merci di cui alla imputazione.

E’ appena il caso di rilevare che la richiesta di acquisizione di tali documenti risulta, dalla sentenza in esame, che fu formulata per la prima volta al giudice di primo grado ex art. 507 c.p.p..

Ebbene, è costante la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495 c.p.p., comma 2, sicchè il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 c.p.p., e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Rv. 218171; N. 4464 del 2000 Rv. 215809; N. 12539 del 2000 Rv. 218171; Rv. 246932; Rv. 247290; N. 33105 del 2003 Rv. 226534, N. 16772 del 2010 Rv. 246932).

D’altra parte la motivazione data dalla Corte d’appello per giustificare il diniego è del tutto congrua.

Essa ha fatto riferimento non già alla risalenza della presunta transazione, ma alla oggettiva e prevedibile impossibilità per un supermercato dall’enorme volume di affari come l’Auchan, di fornire una risposta utile ad una simile richiesta istruttoria, peraltro priva del carattere della decisività a fronte delle emergenze obiettive evidenziate a carico delle imputate nel corpo della motivazione.

La richiesta di declaratoria di prescrizione è a sua volta priva di pregio posto che le richiedenti non hanno tenuto conto del fatto che deve conteggiarsi, nel computo, il termine di anni uno, mesi 8 e gg 21 di sospensione del decorso del termine di prescrizione. La estinzione per tale causa non sarebbe avvenuta prima del giugno 2011.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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