CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 3 marzo 2011, n.5120 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRINCIPIO DEL

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2043 c.c.; si afferma in particolare che il Giudice di Pace nel ritenere applicabile alla P.A. il principio del neminem laedere e che "manca nella specie il carattere dell’ingiustizia del danno, in relazione al fatto che l’annullamento in autotutela non si configura quale obbligo bensì come mera facoltà dell’amministrazione, con le conseguenze che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva in ordine al ritiro dell’atto in positivo".

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Deve, innanzitutto, rilevarsi (come del resto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte – tra le altre, Cass. nn. 1191/2003;7531/2009; 7531/2009;S.U. 261082007) che l’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell’art. 2043 c.c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale.

Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell’art. 2043 c.c., affermando, con sufficiente e logica motivazione, che "buon diritto ha il sig. G.F. di vedersi risarcito il danno causato dalla Pubblica Amministrazione.

Infatti, anche sulla Pubblica Amministrazione grava l’obbligo di rispettare il principio fondamentale del neminem laedere, previsto dall’art. 2043 c.c.. Il comportamento tenuto dalla convenuta non può che ravvisare violazione del suddetto principio; infatti, nonostante le diffide, mai l’Agenzia delle Entrate di Patti ha provveduto a verificare quanto dall’attore lamentato, e cioè che esso non era tenuto al pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento notificati. Solo a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del commercialista dell’attore, l’Agenzia delle Entrate di Patti ha ammesso l’errore commesso, provvedendo all’annullamento delle somme richieste. E’ ovvio che, nel caso in specie, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico al sig. G., che non può che essere risarcito e che comprende, tra l’altro, le spese sostenute dallo stesso per il commercialista e per le varie trasferte verso l’ufficio della Pubblica Amministrazione, nonchè le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione".

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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