Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28048 Accertamento, opposizione e contestazione Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso del 3 giugno 1999, formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 la "World Wide Tabacco Italia Sud" s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso l’ordinanza n. 5 del 1999, adottata ai sensi della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 dal Direttore Compartimentale per le Contabilità Centralizzate presso il Ministero delle Finanze, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di L. 85.733.600 per l’indebita percezione, in violazione dei citati L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 delle restituzioni all’esportazione previste dal Reg. CE n. 3665/1987, nella medesima entità (essendo risultato trasferito all’estero tabacco non sano, non leale e non mercantile).

Nella costituzione dell’Amministrazione opposta, il suddetto Tribunale, con sentenza n. 25957 del 2005 (depositata il 9 febbraio 2006), accoglieva il ricorso in opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnata ordinanza-ingiunzione, compensando le spese di lite. A sostegno dell’adottata decisione il Tribunale capitolino rilevava che l’opposta ordinanza-ingiunzione era stata notificata oltre il termine quinquennale di prescrizione. Nei confronti della menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e del Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo, basato su tre motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata s.r.l. "World Wide Tabacco Italia Sud". Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2. Con il primo motivo le Amministrazioni ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28 della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 e del loro combinato disposto.

Con il secondo motivo hanno prospettato la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e della L. n. 898 del 1986, art. 4 e del loro combinato disposto.

Con il terzo motivo hanno censurato la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

3. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e devono, perciò, essere accolti.

Con le suddette doglianze le Amministrazioni ricorrenti hanno, in effetti, inteso confutare la sentenza impugnata sotto il profilo della sua erroneità nella parte in cui non aveva rilevato che l’illecito amministrativo previsto dalla L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 si consuma con l’indebita percezione dell’aiuto, con la conseguenza che è da questa data che decorre il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa. Inoltre, le ricorrenti hanno contestato il percorso motivazionale adottato nella sentenza in questione con la quale, in modo apodittico, si era statuito che l’ordinanza- ingiunzione non era stata ritualmente notificata nel termine quinquennale dal verbale di contestazione.

Rileva il collegio che, nella sentenza impugnata, è stato del tutto trascurato il principio statuito dalla condivisa giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 4594 del 2000 e Cass. n. 1032 del 2007), secondo la quale il diritto a riscuotere le somme dovute per l’illecito amministrativo di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, artt. 2 e 3 (indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie falsi) si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell’aiuto, poichè è con tale percezione che si perfeziona l’illecito amministrativo (e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie false). In altri termini, come esattamente sostenuto dalla difesa erariale, il termine di prescrizione quinquennale per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione (sopravvenuta, nel caso in esame, nel 1999) anche nell’ipotesi di intervenuto accertamento dei suddetti illeciti amministrativi deve essere rapportato, con riferimento alla sua decorrenza, al momento della pregressa esecuzione della notificazione del verbale di accertamento (che, nel caso di specie, la ricorrente P.A. assume essere intervenuta nel 1998), avendosi, peraltro, riguardo, ai fini della constatazione della effettiva consumazione dell’illecito in questione, al momento in cui l’indebita restituzione all’esportazione sia stata conseguita. Del resto, la stessa giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 23979 del 2004) ha chiarito che, in tema di illeciti amministrativi, nell’ipotesi in cui lo stesso fatto illecito sia preso in considerazione sia da una disposizione che contempla una sanzione amministrativa (come quella risultante dalla L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3), sia da una disposizione penale (come quella riconducibile all’indebito conseguimento indebito di aiuti comunitari), trova luogo, in generale, la disciplina stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 9 ed in particolare il principio di specialità, in virtù del quale deve farsi applicazione della norma speciale, in base alla quale – attraverso il richiamo (operato L. n. 898 del 1986, ex art. 4) alle regole contenute nella L. n. 689 del 1981 e all’art. 28, in particolare – l’illecito amministrativo resta assoggettato al termine prescrizionale suo proprio, ossia a quello quinquennale (decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione) e non a quello stabilito nell’art. 2947 c.c., dettato in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, allorchè il fatto costituisce reato.

Sulla base di questi presupposti si rileva che, nella decisione in questa sede censurata, viene dato atto, con una motivazione assolutamente inadeguata e generica, che l’opposizione della World Wide Tabacco Italia Sud s.r.l. era fondata poichè l’ordinanza- ingiunzione non era risultata ritualmente notificata nel termine quinquennale dal verbale di contestazione, senza porre riferimento ad alcun estremo temporale di computo del temine stesso (trascurando, peraltro, che, ai fini di tale calcolo, occorre richiamarsi al momento dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione e non a quello della sua notificazione), mancando di evidenziare i necessari passaggi del pregresso procedimento amministrativo (anche in ordine alla tempestività o meno della notificazione del verbale di accertamento) culminato nell’emissione del provvedimento sanzionatorio opposto ed omettendo completamente di considerare la rilevanza dei predetti principi giuridici in funzione della valutazione della decorrenza del termine prescrizionale relativo al diritto di riscuotere le sanzioni dovute per gli evidenziati illeciti amministrativi.

Alla stregua di tali argomentazioni si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa allo stesso Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante, che, nell’attenersi ai principi precedentemente enunciati ai fini del computo del termine di prescrizione in materia e nell’esaminare, ove necessario, gli altri motivi formulati con la proposta opposizione, provvedere a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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