Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 28-07-2011, n. 30115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione V.G.O. avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 9 marzo 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale relativa al fallimento della ditta Rainone Auto, dichiarato il (OMISSIS) (vedi sentenza), società di cui la imputata era socio accomandatario.

La accusa mossa era di avere distratto il ricavato della vendita di oltre dieci autoveicoli che la società Bidini Auto sas aveva affidato in conto vendita. Inoltre non erano state rinvenute le scritture contabili che la imputata aveva affermato – senza neppure provarlo – di avere smarrito in epoca peraltro prossima al fallimento.

Deduce:

Il travisamento dei fatti deducibile dalla circostanza che la Corte di appello aveva affermato la integrazione della condotta di sottrazione delle vetture, appiattendosi e richiamando per relationem la motivazione del giudice di primo grado. Non aveva però tenuto conto che nè era stata raggiunta la prova della detta sottrazione nè la stessa avrebbe potuto mai essere raggiunta dal momento che le auto di cui alla imputazione erano state consegnate dalla società detentrice senza i relativi documenti sicchè la relativa vendita sarebbe stata comunque impossibile.

Ulteriore vizio di motivazione su una circostanza di assoluto rilievo era quello relativo all’avvenuto pagamento integrale di tutti i creditori insinuatisi nel passivo fallimentare, pari ad appena 13 mila Euro.

Di tal evento si sarebbe dovuto tenere conto quantomeno ai fini del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La censura articolata dal ricorrente sotto il profilo della integrazione del reato in contestazione e della relativa motivazione non è accoglibile posto che la sentenza gravata reca, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una motivazione esaustiva e del tutto plausibile oltre che articolata in linea con i principi enunciati dalla costante giurisprudenza sull’argomento.

Invero i Giudici dell’appello hanno fondato il loro convincimento circa la integrazione del reato, sul fatto, accertato, che la società poi fallita aveva il possesso di una serie di vetture affidatele in conto vendita da altra società. Ebbene, di tali vetture non è stata rinvenuta traccia neppure sulle scritture contabili che come anticipato, non sono state consegnate dalla prevenuta alla curatela.

In punto di fatto, poi la Corte d’appello ha dato atto della insufficienza della tesi della difesa secondo cui le auto sarebbero state pagate dalla fallenda con titoli poi negoziati dalla creditrice.

Ebbene i giudici di secondo grado hanno valorizzato sul tema le contrapposte precisazioni effettuate dalla rappresentante della soc. Bidini Auto la quale ha riferito che i titoli ricevuti erano risultati privi di copertura e che le auto comunque erano state vendute dalla soc. Rainone anche senza formale passaggio di porprietà tanto che le contravvenzioni derivanti dalla relativa circolazione venivano inviate all’indirizzo della Bidini.

Di tale ricostruzione la difesa non tiene alcun conto nè la critica sotto i consentiti profili di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e). In più la difesa sembra non tenere conto che la giurisprudenza costante in materia rileva come in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari, a disposizione dell’amministratore, costituisca, qualora non sia da questi giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante al fine di affermare la responsabilità dell’imputato (vedi tra le molte, Rv. 231411). Rispetto a tale accertamento non spiega rilevanza, nel senso della esclusione del reato, il fatto che la imputata abbia soddisfatto, nel corso della procedura fallimentare, le aspettative dei creditori insinuati, posto che la bancarotta rimane integrata dalla dolosa distrazione seguita dalla dichiarazione di fallimento (vedi, analogamente, rv 248658).

Quanto all’effetto di tale evenienza sul trattamento sanzionatorio è appena il caso di evidenziare che la imputata ha già beneficiato del minimo della pena edittale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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