Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28046

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 27 agosto 2002, T.F. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Campobasso, avverso l’ordinanza n. 530/2002 del 23 luglio 2002 (notificatagli il 31 luglio 2002) con la quale gli si ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 84 consistita nell’effettuazione di propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti mediante adesivi, depliants, cartelloni e magliette reperiti presso il suo esercizio commerciale.

Con la stessa ordinanza il Prefetto di Campobasso disponeva la confisca degli oggetti sottoposti a sequestro cautelare in sede di accertamento dell’illecito. Nella costituzione dell’opposta Prefettura, il suddetto Tribunale, con sentenza n. 666 del 2005, depositata l’8 novembre 2005, annullava l’impugnata ordinanza- ingiunzione ed ordinava la restituzione di quanto sequestrato in danno dell’opponente, condannando la resistente P.A. al pagamento delle spese giudiziali.

A sostegno dell’adottata decisione il Tribunale molisano ravvisava l’insufficienza del contenuto del verbale di contestazione presupposto poichè in esso difettava qualsiasi menzione delle modalità denotanti l’utilizzazione concreta del materiale reperito presso il negozio del T. alla divulgazione e incentivazione, palese e/o maliziosa, dell’uso di stupefacenti, ragion per cui la conseguente ordinanza-ingiunzione si sarebbe dovuta ritenere nulla, con il derivante diritto dell’opponente all’ottenimento della restituzione del materiale illegittimamente sequestrato, non ricorrendo l’ipotesi di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 20, penultimo comma.

Nei confronti dell’indicata sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura di Campobasso, basato su un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato riferito ad un solo motivo, l’intimato T.F..

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2. In primo luogo occorre disporre la riunione dei due ricorsi in quanto relativi alla impugnazione della stessa sentenza ( art. 335 c.p.c.).

3. Con l’unico motivo proposto la Prefettura di Campobasso, quale ricorrente principale, ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata sul presupposto che, nella specie, il verbale di contestazione si sarebbe dovuto ritenere valido sulla scorta della sufficiente indicazione della norma violata dall’autore dell’infrazione e della descrizione dei beni sequestrati utilizzati per l’attività illecita.

3.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto essere rigettato.

Con accertamento di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, il Tribunale di Campobasso ha, nella sentenza impugnata, verificato che, nel verbale di contestazione elevato nei confronti del T., ancorchè fosse stata riportata la norma relativa alla supposta violazione allo stesso ascritta (di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 84) e fosse stato richiamato, in modo del tutto generico, il riferimento all’atto di investigazione effettuato nei riguardi del medesimo T., non era stata inserita alcuna indicazione riguardante le modalità denotanti l’assunta utilizzazione concreta del materiale sequestrato in funzione della sua divulgazione ed incentivazione, palese o maliziosa, all’uso di stupefacenti (costituente, come tale, il bene giuridico effettivamente protetto dalla disposizione del t.u. precedentemente menzionata).

Orbene, tenuto conto della funzione ascritta dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 al contenuto del verbale di accertamento e allo scopo di tutela delle garanzie difensive in favore dell’assunto contravventore necessariamente sottese al requisito della sua completezza, appare evidente che tale finalità non sia stata osservata nel caso in esame. Infatti, non si può, in proposito, certamente ritenere sufficiente – come adombrato dalla difesa erariale nel ricorso – il mero richiamo della norma assunta come violata e l’indicazione dei beni oggetto del sequestro, senza riportare minimamente gli elementi descrittivi della condotta ritenuta illecita, dovendosi considerare (come anche nell’ipotesi in questione) la peculiarità degli elementi indispensabili per la sua rilevanza quale violazione amministrativa (non risultando bastevole, a tal fine, la mera detenzione, con qualsiasi modalità, di materiale potenzialmente utilizzabile per la propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti, essendo, invece, necessario anche l’accertamento di una condotta effettivamente indirizzata a realizzare propriamente tale propaganda).

Del resto la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 7262 del 1990 e, da ultimo, Cass. n. 13733 del 2010) è consolidata nel ritenere che il verbale di contestazione di un’infrazione amministrativa deve inderogabilmente contenere – oltre alle generalità del contravventore e ai riferimenti di luogo e di tempo dell’accertamento, nonchè all’indicazione della norma che si ritiene violata – l’enunciazione del fatto passibile di sanzione amministrativa con tutte le circostanze che valgano a delinearlo (anche in ordine alle dichiarazioni contestuali eventualmente rese dal preteso trasgressore) e siano rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento di carattere sanzionatorio (disciplinato, in via generale, dalla L. n. 689 del 1981, art. 18). Pertanto, in assenza di quest’ultimo elemento (da esporre in termini quanto meno sufficienti), non può ritenersi che, nella specie, il verbale di contestazione sia stato validamente formato, con il derivante annullamento della successiva ordinanza-ingiunzione sullo stesso fondata, come legittimamente ritenuto dal Tribunale molisano. Per queste ragioni il ricorso principale deve essere respinto con il conseguente assorbimento di quello incidentale formulato dal T., siccome condizionato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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