T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 24-08-2011, n. 1262 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. La Società ricorrente – proprietaria di un immobile destinato a motel, ubicato in zona E1 soggetta all’art. 29 NTA del PRG di Brescia – espone di aver ampliato di una veranda preesistente e realizzato due portici nel cortile interno; ritenendo pertinenziali e accessorie tali strutture, impugna i provvedimenti in epigrafe (di demolizione e diniego sanatoria) emessi al riguardo dal Comune di Brescia, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 10.7 e 29 N,T.A del PRG comunale; eccesso di potere per difetto di procedura e istruttoria, nell’assunto che – ai sensi delle disposizioni richiamate – gli interventi di cui si tratta, in quanto non computabili ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento SLP (i portici) e comportanti un aumento della stessa, inferiore al 10% e volto al miglioramento delle condizioni abitative (ampliamento veranda) sarebbero ammissibili sugli edifici preesistenti in zona E1;

2) violazione art. 40 NTA e degli artt. 26 e 28 Regolamento di esecuzione nuovo Codice della Strada ( D.P.R. n. 495/1992); eccesso di potere sotto diversi profili, poiché gli stessi interventi, non realizzati sul fronte strada, rispetterebbero la fascia di rispetto stradale;

3) violazione degli artt. 7 e 8 legge 47/1985 ed eccesso di potere per illogicità, stante il carattere pertinenziale delle strutture contestate, che ne renderebbe sproporzionata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale;

4) Invalidità derivata e violazione artt. 7 e 8 legge 241/90, con riferimento all’ordinanza 25.6.2002, confermativa dell’ordine di demolizione impartito con la precedente ordinanza 23.5.2002.

II. Il Comune di Brescia si è costituito in giudizio, producendo i provvedimenti impugnati e, in prossimità dell’odierna udienza di discussione, ha depositato ulteriore documentazione e memoria conclusiva, in cui chiede in primis la declaratoria di improcedibilità del ricorso, avendo, nelle more del giudizio, la Società ricorrente presentato (9 luglio 2004) domanda di condono edilizio, riguardante le opere qui in controversia, domanda rigettata con provvedimento 12.11.2008, n. 29604, impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 3.2.2009; nel merito, il Comune sostiene, altresì, l’infondatezza delle censure avversarie.

La Società ricorrente non ha, invece, svolto specifica attività difensiva in vista del passaggio in decisione della causa.

III. Ciò premesso, il Collegio non può che rilevare, in rito, la fondatezza della preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dal Comune di Brescia, stante che risulta comprovata in causa la successiva presentazione, relativamente alle opere di cui si tratta, di un’istanza di condono (peraltro rigettata) e che ciò comporta – secondo il vero e proprio ius receptum vigente in giurisprudenza – il venir meno dell’interesse alla decisione delle impugnative originarie.

Detto interesse risulta, invero, attualmente concentrato sull’impugnativa del successivo diniego di condono, che ha reso superato il presente ricorso, verso il quale, peraltro, la Società ricorrente ha manifestato il proprio disinteresse processuale, omettendo di svolgere difese nell’imminenza del suo passaggio in decisione, a differenza di quanto è accaduto, invece, per il successivo ricorso n. 1343/2002, sempre dalla stessa promosso e pure chiamato in discussione all’odierna udienza.

Quanto alle spese di lite, le stesse – come è consuetudine per siffatte declaratorie di improcedibilità – possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo DICHIARA IMPROCEDIBILE per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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