Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 28-07-2011, n. 30113

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione B.C. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 giugno 2009 con la quale – a parte la concessione delle attenuanti generiche reputate equivalenti è stata confermata la sentenza di primo grado, di condanna in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale afferenti al fallimento della CEIV appalti e costruzioni snc – di cui il prevenuto era amministratore, fallimento dichiarato il (OMISSIS).

La bancarotta fraudolenta patrimoniale era delineata con riferimento alla sottrazione di beni sociali ed in particolare anche del provento della cessione di merci, per un valore di lire 11.780,00. in favore di M.D., nonchè di altri beni per un valore complessivo di 328 milioni di lire.

La bancarotta documentale era invece configurata nella forma della sottrazione o distruzione delle scritture contabili.

Deduce:

1) La violazione dell’art. 417 c.p.p., lett. b), per essere non chiara la enunciazione del fatto contestato, enunciazione formulata in forma alternativa;

2) La insufficienza della motivazione riguardo alla riferibilità delle condotte al ricorrente il quale era subentrato nella posizione di responsabile della società soltanto in data prossima al fallimento quale mera testa di legno;

3) Il vizio di motivazione riguardo al diniego della attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 3.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha già analizzato i corrispondenti motivi di appello e ha dato a ciascuno di essi risposte esaurienti e del tutto corrette oltre che congruamente argomentate sicchè può affermarsi che i motivi di gravame costituiscono la mera riproposizione dei motivi di appello, risultando quindi per tale ragione idonei a rasentare il limite della inammissibilità.

Quanto al primo motivo vai la pena ricordare che non si è in presenza di una contestazione capace di impedire l’esercizio di una valida difesa posto che l’oggetto della distrazione è indicato con riferimento al valore delle merci che risultano essere entrate nella disponibilità della società e che non sono state rinvenute nemmeno nella forma del controvalore nelle casse sociali.

Tanto è più che sufficiente a far ritenere operativo il costante insegnamento della Cassazione che accredita la esistenza di una valida presunzione di colpevolezza, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., nella ipotesi in cui l’amministratore della società non alleghi valide giustificazioni in ordine alla destinazione di merci entrate nel possesso della fallenda e sottratte quindi alla funzione di garanzia per i creditori sociali. Uguale considerazione è stata esattamente formulata dalla Corte d’appello con riferimento all’addebito di bancarotta documentale posto che la alternativa contestazione di sottrazione o distruzione delle scritture sociali non vale certo ad inficiare la predisposizione di una difesa che dovrebbe comunque puntare a dare una spiegazione logica e plausibile della collocazione delle scritture stesse, essendone l’amministratore risposabile in via diretta ed immediata.

Il secondo motivo di ricorso ha formato oggetto di adeguata e plausibile motivazione da parte dei giudici del merito i quali hanno formulato una attestazione in via di fatto costituente giudizio di merito non ulteriormente sindacabile nella sede della legittimità:

sifà riferimento, invero, alla affermazione secondo cui il ricorrente operò direttamente e personalmente nei confronti dei fornitori con la conseguenza che sostenere, come oggi fa la difesa, che egli avrebbe dovuto essere considerato una mera "testa di legno" finisce per costituire una controdeduzione in via di mero fatto, non apprezzabile da parte della Cassazione.

Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Il diniego della speciale circostanza attenuante L. Fall., ex art. 219, ha trovato adeguata giustificazione nel rilievo che l’ammanco di beni per almeno 328 milioni di lire e la corrispondente pari distrazione sono elementi incapaci di sostanziare l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Infine la concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza anzichè di prevalenza oltre a rientrare nell’esercizio dei poteri discrezionali che nella specie il giudice ha esercitato motivatamente, viene criticata in ricorso con frasi del tutto generiche e non rispettose dei criteri di specificità posti dall’art. 581 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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