T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 24-08-2011, n. 1229 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Istituto di vigilanza Metronotte C.D.B. ha partecipato alla gara pubblica indetta dal Comune di Barletta, per l’affidamento del servizio di "Vigilanza immobili comunali per un anno", di cui è risultata aggiudicataria la V. S.r.l. (determinazione dirigenziale n. 1307 del 4 giugno 2009).

Nel corso dell’esame delle offerte la commissione di gara escludeva la Metronotte C.D.B. e con nota prot. n. 65012 del 7 ottobre 2009 comunicava alla medesima di aver inoltrato "denuncia all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici".

Il detto istituto di vigilanza impugna i suddetti atti ritenendoli viziati sia sotto svariati profili di eccesso di potere sia per violazione di legge; in particolare reputa l’azione amministrativa in contrasto con il punto III.2.1, lettera e), del bando.

La commissione aveva escluso la ricorrente perché priva del requisito di cui all’articolo 38, primo comma, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in ragione del mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative ai periodi d’imposta 20032004 (costituenti quindi violazioni tributarie definitivamente accertate).

L’istante però segnalava sia nel procedimento sia più tardi in questa sede di aver chiesto, in data 9 luglio 2008, e di aver ottenuto, in data 12 settembre 2008 (prima della domanda di partecipazione alla selezione, presentata il 19 settembre 2008), il beneficio della rateizzazione del pagamento, adempiendo poi alle scadenze. Tali circostanze, in effetti non puntualmente evidenziate da E. per il tramite dell’Agenzia delle Entrate di Trani, sono attestate dalla documentazione della costituita Amministrazione delle finanze del 9 febbraio 2011.

La ricorrente ha di conseguenza dimostrato la formale concessione della dilazione di pagamento.

Al proposito la giurisprudenza ha chiarito che i meccanismi di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario, possono rilevare nelle reciproche relazioni di debito e credito tra l’impresa e l’Amministrazione finanziaria, nel senso di consentire al contribuente, con l’adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e di conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento. Nella fattispecie concreta perciò tale finzione giuridica può valere a costituire nei confronti della stazione appaltante quella correttezza fiscale e contributiva, che la norma prescrive al momento di partecipazione alla gara, come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi di legge, e quindi come espressione di affidabilità della stessa. La correttezza fiscale appunto deve ritenersi storicamente ed attualmente esistente al momento della partecipazione alla gara e all’epoca anche verificabile (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 12 giugno 2008 n. 1479; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3917).

In conclusione, seguendo il ragionamento sviluppato nella sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 845 (in relazione ad un caso in cui invero la dilazione era effettivamente tardiva), non può essere posta in dubbio la veridicità della dichiarazione di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, resa dalla società ricorrente all’atto della presentazione dell’offerta, né sostanzialmente la sussistenza del requisito di regolarità.

A ciò consegue l’accoglimento del gravame e, per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati.

Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna, con vincolo solidale, il Comune di Barletta e il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), più CU, CPI e IVA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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