Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 28-07-2011, n. 30111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 8-6-2007 il Giudice di Pace di Rimini dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.L. per i reati ascrittigli,ai sensi dell’art. 582 c.p., e art. 612 c.p., comma 1, perchè estinti per prescrizione.

I fatti erano stati accertati in data 15-5-2002, ed il Giudice aveva ritenuto applicabile il quinto comma dell’art. 157 c.p., come novellato dalla L. n. 251 del 2005;

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Bologna, rilevando – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), la erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 157 c.p..

Sul punto richiamava l’orientamento della giurisprudenza che esclude l’applicabilità del termine breve di prescrizione stabilito dall’art. 157 c.p., comma 5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè – fermo restando l’errore in cui è incorso il Giudice a quo – il reato è nel frattempo prescritto.

Invero, nel calcolare i periodi di sospensione del processo, non può tenersi conto del rinvio della udienza del 20 marzo 2006 a quella del 10 luglio 2006, siccome disposto d’ufficio, sicchè il termine di prescrizione è maturato per lo meno dalla data del 31 gennaio 2011.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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