Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 28-07-2011, n. 30110 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 31-5-2010 la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello proposto da H.Z.C.B. avverso la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Roma,in data 9-ll-2009,che aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di furto ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p., art. 61 c.p., n. 11, e D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa, con la diminuente del rito abbreviato. Con la stessa sentenza la Corte aveva invece accolto l’impugnazione proposta dalla coimputata dell’ H. ( S.S.) pronunziandone l’assoluzione dai reati ascrittile con formula perchè il fatto non sussiste.

Nella specie la Corte aveva negato all’imputato le invocate attenuanti generiche, che la difesa aveva chiesto per lo stato di necessità familiare (essendo il predetto imputato padre di figli minori) ed il buon comportamento processuale dell’ H..

– Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore deducendo l’assoluta carenza di motivazione della sentenza asserendo che la Corte di Appello non aveva fornito una interpretazione corretta degli elementi che aveva a sua disposizione. Pertanto il ricorrente deduceva il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), e concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi infondato.

Invero le censure formulate dal difensore dell’ H. si rivelano prive di riferimenti ai punti oggetto di gravame che la sentenza avesse disatteso,laddove emerge che il difensore aveva avanzato – in appello – richieste limitate al trattamento sanzionatorio, invocando la riduzione della pena inflitta in primo grado, considerata eccessiva. Tale richiesta risultava avanzata richiamando elementi che vengono rilevati anche nel presente ricorso, quali il preteso stato di indigenza dell’imputato che lo avrebbe indotto a commettere il reato e la circostanza che costui sia padre di figli minorenni.

Tali elementi, per la loro genericità, non consentivano comunque di poter operare una riduzione di pena per concessione delle attenuanti generiche, che la Corte territoriale risulta aver negato legittimamente avendo valutato la sussistenza della recidiva e di numerosi precedenti penali analoghi. (v. Cass. Sez. 2^-30/11/2000, n. 12394, Lu Hai e altri – RV217918 – che evidenzia come debba ritenersi legittimo il diniego della attenuanti generiche fondato sulla considerazione dello status di recidivo infraquinquennale; v. altresì Sez. 1^ del 5-12-1995, n. 5531 – RV203028 – per cui anche il riferimento ai precedenti penali dell’imputato legittima il diniego delle menzionate attenuanti).

Conseguentemente emerge che la Corte territoriale ha reso puntuale motivazione in merito alle richieste difensive, valutando come congrua la pena inflitta in primo grado,definendone il computo,ritenuta pena base quella contenuta nel minimo edittale.

Va dunque pronunziato il rigetto del ricorso,non sussistendo il richiamato vizio di carenza della motivazione,ed il ricorrente va condannato,come per legge,al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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