Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 28-07-2011, n. 30108

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione A.C. avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna – sez. per i minorenni- in data 16 giugno 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna per il concorso nel reato di lesioni personali aggravate (dall’uso di un bastone) in danno di U.Z. e M. M., fatto del (OMISSIS). Era stato anche addebitato al prevenuto il porto ingiustificato del bastone.

Deduce la violazione degli artt. 431 e 191 c.p.p..

Era già stata formulata alla Corte di appello la doglianza relativa alla dedotta inutilizzabilità del certificato medico ritenuto prova delle lesioni cagionate al M.. Da tale doglianza sarebbe dovuta discendere la assoluzione da tale reato e la eliminazione dell’aumento di pena fissato in continuazione (un mese e quindici giorni di reclusione).

Si trattava infatti di un "documento" che il Pm avrebbe dovuto introdurre con richiesta di ammissione e sottoporre al contraddittorio con la controparte.

Non era viceversa un atto irripetibile destinato ad essere collocato di ufficio nel fascicolo per il dibattimento e, quale allegato della querela, avrebbe al più potuto essere destinato a provare la procedibilità della azione penale.

Infine il ragionamento della Corte secondo cui le lesioni potevano essere ritenute provate anche solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, non era da condividere.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La giurisprudenza di questa Corte, di cui il giudice a quo ha fatto corretta applicazione, esprime il principio secondo cui l’erroneo inserimento di atti nel fascicolo per il dibattimento non ne determina automaticamente l’inutilizzabilità, occorrendo che la parte interessata proponga tempestiva eccezione di inutilizzabilità entro il limite fissato dall’art. 491 c.p.p., comma 2. (Sez. 2, Sentenza n. 23608 del 11/05/2006 Ud. (dep. 06/07/2006) Rv. 234904). E nella specie tale eccezione non risulta formulata.

D’altra parte, la categoria della inutilizzabilità nel caso di specie, con riferimento cioè al documento inserito erroneamente nel fascicolo per il dibattimento senza che la parte abbia eccepito alcunchè nella apposita fase dibattimentale dedicata alla trattazione delle questioni preliminari (art. 491 cpp), appare evocata in linea solo astratta, non essendo dimostrato dalla difesa che la presenza del documento nel fascicolo sia avvenuta in violazione di uno specifico "divieto" stabilito dalla legge.

Destituita di fondamento è anche la osservazione che per provare la effettività delle lesioni non possa costituire equipollente del certificato medico la deposizione testimoniale della persona offesa e di quanti assistettero agli eventi o ne constatarono gli effetti.

Infatti in tale ultimo senso si è espressa la Corte d’appello con tesi ineccepibile. La osservazione del ricorrente è non solo generica e non sostenuta da alcun precetto normativo, ma si scontra con la generale attitudine del mezzo di prova testimoniale a costituire prova di quanto il dichiarante possa avere constatato oggettivamente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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