Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 28-07-2011, n. 30107 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 15-6-2010 la Corte di Appello di Torino riformava parzialmente la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Aosta,in data 11-6-2009,appellata da A. S., che era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 7, (per essersi impossessato di rottami in ferro del valore di circa Euro300,00 di proprietà della ditta dei fratelli C., che li deteneva all’interno di un piazzale privato,ma aperto al pubblico,fatto accertato in data 9-6- 2008,con la recidiva reiterata nel quinquennio).

La Corte aveva ridotto la pena a mesi quattro di reclusione, e multa di Euro 120,00 tenuto conto della non eccessiva gravità del fatto e della diminuente del rito. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato,deducendo: 1 – la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonchè la erronea applicazione della legge penale relativamente all’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, ed alla negata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4. Per ciò che concerne l’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7, il ricorrente censurava la sentenza,avendo la difesa rappresentato che l’area in cui si era verificato il furto era comunque soggetta al controllo del personale della ditta,tanto che erano intervenuti prima un dipendente e poi il titolare della ditta, mentre la Corte aveva ritenuto che – pure in assenza di una specifica descrizione dello stato dei luoghi resa dai testi e dagli ufficiali di pg.che avevano redatto l’annotazione di servizio – dovesse essere ritenuta la sussistenza dell’aggravante desumibile dallo svolgimento dei fatti, da cui si desumeva come il luogo fosse accessibile ai terzi.

Anche il riferimento alla esistenza di un cancello era stato, in tal senso, considerato elemento inidoneo a far escludere l’aggravante, osservando che tale cancello era aperto al momento del fatto.

Il ricorrente riteneva altresì la illogicità della sentenza rispetto al contenuto della querela e dell’annotazione di servizio della ps.,emergendo da tali atti che il proprietario aveva avvistato, insieme a un dipendente,che un soggetto era entrato a bordo di un furgone e stava caricando materiale ferroso esistente nelle pertinenze della ditta.

Il pronto intervento del personale della ditta,secondo il ricorrente Rimostrava che l’area era suscettibile di un controllo.

In base a tali elementi rilevava la erroneità del giudizio con il quale si era ritenuta la configurabilità dell’aggravante innanzi menzionatale sarebbe stata esclusa dal fatto che l’azione si era svolta in presenza della persona offesa.

Deduceva altresì che la motivazione risultava carente,essendo stata affermata la responsabilità dell’imputato pur in assenza di descrizione dei luoghi emergente dagli atti.

2 – Con il secondo motivo censurava per travisamento della prova la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, evidenziando che secondo quanto riportato dalla annotazione di polizia il titolare della ditta aveva affermato che il materiale sottratto era del valore di circa trecento Euro, che la difesa riteneva compatibile con l’applicazione di tale attenuante.

In tal senso il ricorrente contrastava quanto ritenuto dalla Corte di Appello, che aveva escluso l’applicazione dell’art. 62 c.p., n. 4, evidenziando che la speciale tenuità del danno deve essere provata adeguatamente.

In base a tali argomenti chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

OSSERVA IN DIRITTO Il ricorso risulta privo di fondamento.

In primo luogo non si evidenzia la riferita carenza della motivazione, essendo la sentenza impugnata specificamente motivata in relazione ai punti oggetto di rilievi difensivi.

In particolare risultano sussistenti i presupposti per ritenere configurabile l’aggravante contestata ai sensi dell’art. 625 c.p., n. 7.

Invero la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come l’azione si fosse svolta in un’area che costituiva pertinenza di uno stabilimento commerciale, che si affacciava sulla pubblica via, e tali condizioni legittimamente sono state desunte dai giudici dalla dinamica della condotta delittuosa.

Tanto premesso, per cui deve ritenersi che la caratteristica del luogo ben fosse evidente, va considerato che secondo i canoni giurisprudenziali l’aggravante della esposizione alla pubblica fede può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa "solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta" – in tal senso non si ritiene di poter escludere l’aggravante nelle ipotesi di un controllo saltuario della cosa (in tal senso v. Cass. Sez. 6^ – 28-12-1995,n. 12601, Cici, ed altre tra cui Sez. 2^, 9 gennaio 2009, n. 561, Bacconi ed altri – RV 203138);

Peraltro la Corte ha dato conto che al momento del fatto il cancello dell’area era aperto,onde correttamente risulta integrata l’ipotesi di furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 7. 2 – Ugualmente privo di fondamento si rivela il secondo motivo,riferito alla mancata applicazione dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 4.

A riguardo si deve ritenere corretta la motivazione resa dal Giudice di appello, ove asserisce che la particolare tenuità del danno patrimoniale va adeguatamente provata.

Invero il Giudice ha escluso legittimamente l’attenuante nel caso di specie, avendo valutato l’entità del danno secondo il valore intrinseco ed economico del bene oggetto di furto (in tal senso la sentenza risulta adeguarsi ai parametri giurisprudenziali, v. Cass. Sez. 4 – 30/4/2004, n. 20303 – RV 228580);

Consegue il rigetto del ricorso,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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