T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-08-2011, n. 1170 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. 26/2011 del 12 gennaio 2011, emesso dal Tribunale di Catanzaro è stato ingiunto al Comune di Settingiano di pagare al ricorrente la somma di 73.686,00 euro oltre interessi legali dal 16 dicembre 2009 nonché le spese e competenze del presente procedimento che liquida in 258 euro per spese, 491 per diritti e 595 per onorari, da maggiorarsi di spese generali al 12,5 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Il detto decreto è stato notificato al Comune debitore in data 31 gennaio 2011 mentre in data 7 aprile 2011 è stata rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale certificazione di mancata opposizione al medesimo decreto.

Attesa l’ inerzia dell’amministrazione intimata è stato, quindi, proposto il presente ricorso affinchè venga data integrale esecuzione al citato decreto ingiuntivo, chiedendosi, contestualmente, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Settingiano affermando preliminarmente la inammissibilità del ricorso per non aver osservato il ricorrente le formalità procedurali di cui agli articoli 90 e 92 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 circa la preventiva messa in mora dell’amministrazione intimata.

Per quanto concerne il credito vantato il Comune afferma di averlo riconosciuto con conseguente contrazione di apposito prestito presso la C.D.E.P. S.p.a. al fine di ottemperare al giudicato.

Alla camera di consiglio del 28 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Preliminarmente il Collegio ritiene di soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune resistente rilevandone l’infondatezza.

Ai sensi dell’articolo 114 del c.p.a.,, comma 1, relativamente al giudizio di ottemperanza è ora previsto che " l’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta….".

In osservanza di detta disciplina, quindi, al fine di poter adire il giudice non è più necessaria la previa diffida e messa in mora dell’amministrazione debitrice dovendosi notificare alla stessa necessariamente solo il ricorso dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione. La notifica dell’atto di messa in mora resta quindi nella libera disponibilità della parte che può decidere di non effettuarla e adire direttamente il giudice dell’esecuzione. Per tali motivi il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.

Per quanto concerne il merito della pretesa creditoria dagli atti prodotti in giudizio risulta che l’amministrazione non ha ancora provveduto ad assicurare "effettività" alla pretesa creditoria della parte ricorrente non avendo posto in essere tutti gli interventi all’uopo doverosi, nonostante sia stato ritualmente notificato il decreto ingiuntivo.

Pertanto, risultando osservate le formalità previste dall’articolo 114, comma 1 del d.Lgs. 104/2010, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione intimata ad ottemperare al giudicato nascente dal provvedimento giurisdizionale di cui sopra, per quanto dovuto.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo al Comune di Settingiano, il termine di mesi 4, decorrente dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza in considerazione della volontà espressa dell’amministrazione di estinguere il debito con un prestito contratto presso la C.D.E.P. S.p.a..

In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto provvederà il Prefetto di Catanzaro o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, entro i successivi quaranta giorni, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione.

In caso di intervento del Commissario ad acta il compenso a quest’ultimo spettante, a carico del bilancio dell’amministrazione inottemperante, viene fissato fin da ora nell’importo di 2.000 euro.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:

– dichiara l’obbligo del Comune di Settingiano di provvedere, entro 4 mesi dalla notificazione a cura del ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;

– nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, a quanto previsto nel successivo termine di quaranta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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