Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28033 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18/11/2005 il Giudice di Pace di Caserta respingeva l’opposizione proposta da R.L. avverso il verbale di contestazione di infrazione 41 C.d.S. – art. 146 C.d.S., comma 3 perchè, conducendo un autoveicolo, in data 2/5/2004, aveva superato un incrocio nonostante la lanterna semaforica segnalasse luce rossa;

la rilevazione era avvenuta con apparecchio Photored F17A. L’opponente aveva eccepito che l’obbligazione di pagamento era estinta perchè:

l’infrazione era stata commessa il (OMISSIS) e la notifica del verbale era avvenuta l'(OMISSIS), ossia oltre i termini di legge;

il verbale era nullo perchè l’infrazione era accertata con apparecchiatura non omologata. Il Giudice di pace motivava il rigetto dell’opposizione osservando che:

non era stato violato il termine di 150 giorni previsto dall’art. 201 C.d.S. perchè era nella specie applicabile la previsione del comma 4 per la quale il termine, in mancanza di immediata identificazione del trasgressore, identificato successivamente, il termine poteva decorrere solo dalla data in cui il P.A. era stata posta in grado di identificarlo; nella specie l’identificazione era avvenuta in data 27/1/2005 dopo che la Polizia Municipale aveva notificato alla Pfeizer Italia, quale proprietaria del veicolo secondo le risultanze del P.R.A., il verbale di contestazione e dopo che quest’ultima, appunto in data 27/1/2005, aveva comunicato alla Polizia Municipale che il veicolo era stato concesso in locazione al R.;

con decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 18/3/2004 era stata confermata e prorogata l’approvazione del documentatore fotografico Photored F17A e si doveva ritenere che alla data dell’infrazione la predetta apparecchiatura era già stata omologata in quanto la conferma dell’omologazione, intervenuta pochi giorni dopo l’infrazione faceva ritenere che l’omologazione era preesistente alla data dell’infrazione.

R.L. ha proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi, illustrati con memoria; non ha resistito l’amministrazione intimata.

Il Collegio ha deciso la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 (C.d.S.); sostiene che dalla data dell’infrazione alla data della comunicazione della Pfizer che indicava il soggetto che aveva la disponibilità del veicolo erano decorsi più di 150 giorni senza che fosse intervenuta alcuna notifica e pertanto l’obbligazione era estinta; inoltre:

a) non risulta effettuata alcuna notifica al proprietario del veicolo;

b) i documenti prodotti dal comune di Caserta non sono sufficienti a giustificare il mancato deposito della notifica della contestazione;

c) il termine a tutto voler concedere, avrebbe dovuto iniziare a decorrere dall’1/7/2004, ossia da quando la Axus Italia s.r.l. aveva indicato quale possessore dell’auto la Pfeizer Italia s.r.l.

2. Il motivo è in ogni sua parte, destituito di qualsivoglia fondamento: premesso che la tardiva comunicazione da parte della Pfeizer, soggetto terzo, non può determinare alcuna decadenza dal potere sanzionatorio del Comune:

a1) la mancanza di notifica al proprietario costituisce affermazione priva di giustificazione, contraddetta, dalla sentenza di primo grado, che da atto della notifica alla Pfeizer Italia s.r.l. "quale proprietaria del veicolo al P.R.A." (pag. 2 della sentenza) e, in ogni caso, trattasi di circostanza priva di qualsivoglia rilevanza, posto che la mancata notifica al proprietario non determinerebbe l’estinzione dell’obbligazione anche nei confronti del conducente;

b1) l’affermazione è priva di rilevanza, generica e contraddetta dalla circostanza, pacifica, che al contravventore la notifica è stata effettuata, essendo tale adempimento l’unico adempimento rilevante;

c1) la censura di cui al punto c) non è ammissibile per difetto di autosufficienza in quanto fa riferimento ad un documento che non risulta dalla sentenza impugnata e del quale non se ne riporta il contenuto.

3. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione perchè il giudice di pace non avrebbe preso in considerazione il tempo trascorso tra la data dell’infrazione e la comunicazione inviata dalla Pfeizer in data 27/1/2005, il fatto che non risulterebbe depositata alcuna notificazione alla Pfeizer entro i 150 giorni, il tempo trascorso dal ricevimento di una comunicazione da parte della Axus e la successiva notifica.

4. Della comunicazione asseritamente inviata dalla Axus non si può in questa sede tenere alcun conto per quanto in precedenza già esposto: del documento non v’è menzione nella sentenza e il suo contenuto non è riportato nel motivo.

Le altre censure sono irrilevanti perchè la notifica tardiva o la mancata notifica al proprietario del veicolo non estingue l’obbligazione del conducente. L’art. 201 C.d.S., comma 1, come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 4, (ratione temporis applicabile), dispone che, qualora la violazione alle norme relative alla circolazione stradale non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, all’effettivo trasgressore.

Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Dalla sentenza impugnata risulta che la pubblica amministrazione aveva dapprima consultato la banca dati della motorizzazione e quindi aveva notificato il verbale alla Pfeizer che risultava proprietaria; il 27/1/2005 la Pfeizer comunicava il nominativo del conducente al quale la notifica era effettuata l’11/5/2005 e pertanto nel termine di 150 giorni dall’identificazione della persona del conducente.

5. Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene l’illegittimità dell’accertamento eseguito mediante apparecchiatura non omologata alla data dell’accertamento medesimo, ma soltanto con il decreto dirigenziale del 18/3/2004. 6. Il motivo è inammissibile perchè non censura la effettiva e decisiva ratio della decisione sul punto, consistente nella verosimile sussistenza dell’omologazione anche alla data dell’accertamento ((OMISSIS)) in considerazione della prossimità di essa al decreto dirigenziale successivo di sedici giorni, ma che "confermava" e "prorogava" precedente omologazione (omologazione con decreto del Min. LLPP. Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale del 27/1/2000).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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