Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 28-07-2011, n. 30105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 19 novembre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per il reato di spendita continuata di tre banconote da 50 Euro contraffatte e per quello di tentata truffa, realizzati nel 2008. L’imputato aveva agito in concorso con L.T.M., parimenti condannato in primo grado.

Deduce il vizio di motivazione per non avere la Corte adeguatamente valutato e valorizzato la versione difensiva dell’imputato il quale aveva sostenuto che ad agire era stato il solo L.T. mentre egli era ignaro dei propositi criminosi dell’amico.

Il ricorso è infondato.

La parte lamenta la insufficienza della motivazione mentre quello esibito dai giudici del merito è un ragionamento completo e logico e come tale sottratto all’ulteriore sindacato della Cassazione.

I giudici del merito hanno infatti disatteso la versione difensiva del prevenuto non già apoditticamente ma motivando in ordine al convincimento raggiunto e cioè valorizzando il fatto che il ricorrente, all’arrivo dei Carabinieri, aveva strappato le banconote così dando chiara prova della perfetta consapevolezza della loro natura contraffatta. Inoltre i giudici hanno anche ricordato come il L.T., che pure aveva tentato di spendere materialmente le banconote, aveva però consegnato il resto ricevuto al D., così rendendo esplicito il fatto che anche la spendita era stata una iniziativa di quest’ultimo.

Deve in conclusione ricordarsi che in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745).

E tale è la situazione riscontrata nel caso di specie.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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