Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 28-07-2011, n. 30104 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14-10-2009 la Corte di Appello di l’Aquila confermava nei confronti di M.A. la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo – Sez. Dist. di Giulianova, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione e multa di Euro 200, con generiche, esclusa l’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7, quale responsabile di furto (contestato ai sensi dell’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7), commesso in data (OMISSIS), allorchè il predetto imputato si era impossessato di un telefono cellulare, di un portafoglio contenente documenti e della somma di Euro 220,00 ai danni di N.R., prelevandoli da un camion che era parcheggiato in strada. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con il primo motivo, che la Corte di Appello non aveva motivato in riferimento al motivo di impugnazione con il quale si era affermata la carenza dell’elemento psicologico del reato, e non aveva tenuto conto della circostanza che al momento dell’arresto l’imputato non era risultato in possesso di alcuno degli oggetti che sarebbero stati sottratti al legittimo proprietario. In tal senso la difesa deduceva i vizi di carenza ed illogicità della motivazione. Peraltro rilevava il travisamento della prova, per non aver valutato la Corte il contenuto contraddittorio della deposizione resa dal teste G. che, secondo la tesi difensiva, non valeva a dimostrare che l’imputato fosse l’autore del fatto contestato.

2 – Con il secondo motivo deduceva la mancanza della motivazione sulla censura difensiva attinente al difetto degli elementi costitutivi del reato. Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi infondato.

Il primo motivo si rivela articolato con deduzioni in fatto e dal contenuto generico, tali da non evidenziare il richiamato vizio di legittimità.

Il secondo motivo resta smentito dalla globale valutazione resa dal giudice di appello circa le fonti di prova, che vengono individuate nella deposizione di un teste oculare, oltre che nell’esito di indagini immediate svolte dai CC. Il dato del mancato rinvenimento nel possesso dell’imputato della refurtiva, appare ininfluente, dato che il predetto venne fermato dopo un inseguimento, e parte degli oggetti sottratti erano stati trovati nella stazione, ove egli si era diretto, secondo quanto adeguatamente illustrato in fatto e diritto dal giudice di merito.

In tal senso non è dato ravvisare i vizi della carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ed il travisamento del fatto dedotto nei motivi di ricorso.

Vale citare al riguardo il principio sancito da questa Corte:

"Il travisamento del fatto, quale vizio logico idoneo a determinare la mancanza di motivazione sul fatto vero, ricorre quando venga affermata la sussistenza di fatti palesemente esclusi o negata la sussistenza di fatti pacificamente accertati, ma non quando tali affermazioni costituiscano la risultante di un giudizio scaturito da un motivato processo di interpretazione e apprezzamento delle risultanze processuali"(v. Cass. Sez. 5^, 28 luglio 1992, n. 8411, Chirico). v. altresì Cass. Sez. 1, 14 febbraio 2000, n.l712-RV 215291-ove si afferma che il c.d. travisamento del fatto "può sopravvivere nella vigente disciplina soltanto nell’ipotesi, prevalentemente teorica, in cui il Giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni configgenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa".

Restano prive di rilevanza altresì le argomentazioni con le quali la difesa tende a negare l’avvenuto impossessamento degli oggetti del furto, avendo la Corte dato conto delle modalità del fatto in modo adeguato a sostenere l’accusa, nè in questa sede può censurarsi nel merito la motivazione fondata sulle risultanze logicamente valutate dal giudice.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, ed il ricorrente va condannatole per leggeri pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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