Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 28-07-2011, n. 30103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per Cassazione D.M.P. avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 24 settembre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per il reato di furto pluriaggravato di una motosega consumato il (OMISSIS).

Deduce la erronea applicazione della legge penale in relazione alle due circostanze aggravanti ritenute in sentenza: quella ex art. 625 c.p., n. 1, doveva essere esclusa in quanto la motosega era stata sottratta da un luogo diverso dalla abitazione della persona offesa;

quella ex art. 625, n. 5 (numero delle persone) avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il terzo soggetto presente nella vettura con la quale il D.M., dopo l’azione furtiva, si diede alla fuga può essere ritenuto al massimo un connivente ma non un concorrente.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sotto il primo profilo si osserva che la motosega era tenuta, al momento del furto, all’interno del recinto che perimetrava l’edificio della persona offesa.

La Corte di merito ha dunque fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., comma 1, n. 1, per "edificio o altro luogo destinato ad abitazione" deve intendersi non solo l’ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel complesso del fabbricato e destinato all’attuazione delle esigenze della vita abitativa, come un cortile, un giardino, ecc, mentre non è necessaria, perchè ricorra l’aggravante, la presenza di persone nell’edificio, essendo configurabile l’aggravante medesima anche per edifici destinati ad abitazione solo saltuariamente (Rv. 190994).

La censura del ricorrente sul punto rasenta la inammissibilità perchè versata in fatto, limitandosi a negare che il bene fosse custodito all’interno del recinto teso attorno ad un edificio destinato anche saltuariamente ad uso domestico.

Anche il secondo motivo è infondato.

La Corte di merito ha fornito gli elementi di fatto a sostegno della tesi secondo cui a commettere il reato furono in tre.

In particolare ha evidenziato come, secondo una fonte dichiarativa, il D., all’atto della fuga col bene trafugato, fu aiutato ad entrare nella vettura che lo attendeva, da entrambi i suoi occupanti:

una condotta chiaramente indicativa di consapevolezza e condivisione, da parte di entrambi i complici, dell’evento delittuoso posto in essere dal ricorrente e di condotta agevolatrice della sua definitiva realizzazione.

Sul punto, come sopra già rilevato, il ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione del fatto, non apprezzabile in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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