T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-08-2011, n. 1166 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’epigrafato provvedimento, la Prefettura di Catanzaro ha disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione ex l. 102/2009 presentata dall’odierno ricorrente, in favore del cittadino straniero S.B., motivando in ragione della condanna dello straniero per il reato di illegittima permanenza nello Stato in violazione di un provvedimento di espulsione, di cui all’art. 14 comma 5 ter del T.U. 286/1998.

In particolare, la P.A. ha ritenuto che il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter T.U. 286/1998, punito con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientrerebbe nel novero di quelli indicati dall’art. 381 c.p.p., categoria normativa cui si richiama espressamente l’art. 1 ter comma 13 lett. c del D.L. n. 78/2009.

Con il presente gravame, si sostiene che la condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del T.U. 286/1998 non sia elemento ostativo alla regolarizzazione, trattandosi di un’ipotesi di reato del tutto peculiare che non sarebbe assimilabile a nessuna delle fattispecie disciplinate dagli articoli 380 e 381 c.p.p., le uniche richiamate dalla norma di cui all’art. 1 ter comma 13 del D.L. 78/2009.

Il ricorrente fa anche valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/1990 nei riguardi del lavoratore da regolarizzare, il quale non sarebbe stato destinatario di nessuna comunicazione.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata affermando l’infondatezza del proposto ricorso.

All’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2011 il ricorso è passato in decisione.

La questione qui in contestazione è già stata affrontata dal Cons. Stato, Ad. Plen., 10 maggio 2011, n. 8 che ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2011, in causa C/61/11, emessa su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte di Appello di Torino, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti dal questore di Udine.

Con essa, la Corte di Giustizia ha dichiarato che la Direttiva 2008/115 (immediatamente applicativa in alcune sue parti, tenuto anche conto che il termine di recepimento è scaduto inutilmente il 24 dicembre 2010), in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella italiana in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

Ciò posto, sul noto rilievo secondo cui il principio di diritto affermato nelle sentenze interpretative della Corte di giustizia si impone con effetti erga omnes (Corte cost. 23 aprile 1985, n. 113; 11 luglio 1989, n. 289; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9653), la vicenda conseguente all’emanazione della sentenza della Corte di Giustizia 28 aprile 2011 deve essere sostanzialmente inquadrata in un’ipotesi di "abolitio criminis", così ricadendo nella sfera di applicazione dell’art. 2 comma 2 c.p. anche per quanto concerne gli effetti retroattivi (conf.: Cass. Pen. Sez. VI, 19 ottobre 2010, n. 41683).

Ciò determina, quale ulteriore e decisiva conseguenza, che la condanna penale riportata a suo tempo dal sig. Singh Baljeet per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D.lgs. 286/1998 non può (più) essere considerata in alcun modo ostativa alla sua domanda di regolarizzazione che, quindi, dovrà essere nuovamente esaminata dall’Amministrazione competente.

Per tali ragioni, deve essere accolto il ricorso, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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