T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-08-2011, n. 1163 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente è proprietario di un terreno sito nel Comune di Belvedere Marittimo, località Ser luca – Calabaia distinto in catasto al foglio 42, particelle nn. 22, 817, 840 e 842, sul quale ha fatto redigere un progetto per la realizzazione di una struttura turistico – ricettiva denominata "case vacanze". Il terreno di che trattasi è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi della legge n. 1479/39.

In data 29 maggio 2009 il progetto per il rilascio dell’autorizzazione ai fini paesaggistici ed ambientali è stato inoltrato, dal comune di Belvedere Marittimo, al competente ufficio della Provincia di Cosenza.

In data 20 dicembre 2009 il Dirigente della Provincia ha rilasciato al ricorrente l’autorizzazione ai fini paesistici ed ambientali n. 623 per la realizzazione della struttura indicata, autorizzazione che in pari data è stata trasmessa alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Cosenza.

Quest’ultima ha, con decreto 7/bis del 4 febbraio 2010, annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Cosenza.

Avverso tale provvedimento è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto; violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché eccesso di potere per sviamento e per illogicità manifesta in relazione alla specifica finalità della procedura in esame ed ancora eccesso di potere per contraddittorietà e motivazione errata e carente.

Resistono in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Ambientali di Cosenza, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Alla pubblica udienza del 21 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione delle regole di legge in tema di partecipazione al procedimento, segnatamente sotto il profilo della omessa comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento conducente all’annullamento ministeriale dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Cosenza.

La censura non è fondata.

Come è stato osservato in giurisprudenza, dopo l’entrata in vigore del d.lg. n. 42 del 2004, l’annullamento del nullaosta paesaggistico, da parte della competente Soprintendenza statale, non richiede il preavviso di avvio del procedimento, ex art. 7, l. n. 241 del 1990, come del resto già in precedenza previsto dall’art. 2, d.m. n. 165 del 2002, considerandosi legittima una simile scelta sia perché, una volta rilasciato il nullaosta da parte della regione (o dell’ente locale subdelegato), la successiva fase di riesame del nulla osta da parte dell’autorità statale si configura come una fase necessaria e non autonoma di un unitario e complesso procedimento, volto al riscontro della possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi, sia perché l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non sussiste per i procedimenti originati ad istanza di parte, come quello diretto ad ottenere l’autorizzazione paesistica (cfr., ex multis, T.A.R. Parma, 24 marzo 2011, n. 80).

In disparte, peraltro, il consolidato orientamento interpretativo sopra richiamato, deve anche rilevarsi che ai sensi del secondo comma dell’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 la comunicazione da parte dell’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate "è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241"

Le ulteriori e distinte censure attengono tutte al merito dell’annullamento avversato e possono essere trattate cumulativamente, essendo appunto connesse sotto il profilo logicogiuridico.

In particolare, il ricorrente rileva che il potere di annullamento riconosciuto alla Soprintendenza non consiste in un riesame del merito, ma solo in un controllo di legittimità, con impossibilità di rinnovo del giudizio tecnicodiscrezionale, mentre con il provvedimento impugnato il Soprintendente avrebbe rinnovato tale giudizio sulla compatibilità paesaggisticoambientale. Lamenta inoltre un difetto di motivazione del provvedimento impugnato, dal quale non emergerebbero in alcuna parte le ragioni della incompatibilità ambientale, dovendosi, al contrario, dare contezza dei motivi di incompatibilità dell’intervento progettato.

Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento.

Meritano sul punto di essere confermate le valutazioni da questa stessa Sezione recentemente operate con sentenza 22 dicembre 2010, n. 3043.

Del resto, la giurisprudenza assolutamente consolidata ha costantemente affermato che il potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza, non comportando un riesame complessivo, non consente la sovrapposizione o sostituzione di un suo apprezzamento di merito alle valutazioni tecniche discrezionali compiute dall’ente locale.

Il potere stesso deve esercitarsi mediante un riesame meramente estrinseco, teso a verificare l’eventuale presenza di vizi di legittimità comprendenti anche l’eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche.

L’Amministrazione statale, quindi, può verificare la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione emanante, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale a quelli espressi dall’Ente locale (Cons. di Stato, sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1050; Cons. di Stato, sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4311).

La Soprintendenza, pertanto, potrà solo verificare che tale valutazione di compatibilità non sia manifestamente illogica o irrazionale, sia basata su un’istruttoria sufficiente e completa, sia sorretta da motivazione sufficiente, congrua, razionale e non contraddittoria e, in genere, che siano osservate le regole che sovrintendono all’esercizio della funzione tecnico – discrezionale e le norme che disciplinano la funzione stessa.

Alla luce di tali premesse, si osserva che il provvedimento impugnato decreta l’annullamento del nulla osta dell’Amministrazione provinciale di Cosenza non già a seguito di una (non consentita) nuova valutazione di merito che sostituisce e si sovrappone alle valutazioni compiute dall’ente locale, ma sulla base di un rilevato difetto di motivazione dell’autorizzazione stessa. Invero, la Soprintendenza ha rilevato che il provvedimento autorizzativo della Provincia di Cosenza è privo dell’esplicitazione delle ragioni che giustificano il superamento del vincolo posto in essere a tutela del primario interesse pubblico, sul contrapposto interesse privato, giusto il D.M. 26 marzo 1970. Ed, in effetti, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal competente dirigente della Provincia di Cosenza è al riguardo sicuramente carente sul piano della motivazione. Nella allegata relazione tecnica, infatti, descritto il progetto ed il contesto paesaggistico nel quale lo stesso si inserisce, l’amministrazione provinciale fonda il proprio favorevole avviso sulla sola circostanza per cui "l’intervento proposto ricade tra due lotti edificati, che nello stesso comparto paesaggistico risulta essere realizzata un’altra struttura ricettiva turistica in fase di completamento, con le stesse caratteristiche architettoniche". Si tratta di motivazione correttamente rilevata come carente in sede di annullamento dell’autorizzazione sostanziandosi piuttosto in una fotografia della situazione dei luoghi interessati all’intervento ed al cui interno non si rinvengono appunto quelle ragioni idonee a consentire la realizzazione del proposto intervento in deroga ad un vincolo di assoluto rilievo quale quello paesaggisticoambientale.

Risulta, pertanto, infondata la censura mossa dal ricorrente in ordine ad un preteso riesame nel merito del provvedimento attorizzatorio.

Sotto il profilo della motivazione, che sarebbe del tutto mancante a detta del ricorrente, si osserva che la valutazione dell’idoneità della stessa a supportare il provvedimento debba essere effettuata in concreto, in relazione, cioè, alla possibilità di individuare nell’autorizzazione provinciale i profili di illegittimità ravvisati dalla Soprintendenza (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 maggio 2010, n. 798)

Il problema, quindi, consiste nel verificare se l’autorizzazione paesaggistica ed ambientale rilasciata dalla Provincia di Cosenza fornisce adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno consentito di superare il vincolo in oggetto. Ma, come si è già rilevato, la relazione tecnica istruttoria allegata all’autorizzazione risulta, palesemente, carente sotto il profilo motivazionale.

In considerazione di quanto appena esposto, può affermarsi che il provvedimento della Soprintendenza qui contestato ha correttamente evidenziato il vizio di legittimità da cui è affetto il provvedimento dell’Amministrazione provinciale.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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