Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 28-07-2011, n. 30101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 31 marzo 2010 il Giudice di pace di Monza dichiarava C.A. colpevole del reato di cui all’art. 594 c.p., commesso ai danni della moglie, in stato di separazione, V.E., nelle date del (OMISSIS) e (OMISSIS) e, ritenuto il vincolo della continuazione, condannava l’imputato con le attenuanti generiche alla pena della multa di Euro500, 00.

Pronunziando l’assoluzione dal reato di minacce nei confronti della stessa V. con la formula perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo che in merito ai fatti contestati è intervenuta remissione di querela innanzi ai CC. Di Biassono, in data 11 maggio 2010, allegando documentazione.

Chiedeva pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che i reati ascritti al ricorrente risultano estinti per intervenuta remissione della querela alla stregua della documentazione prodotta dal ricorrente.

Risulta altresì che la remissione di querela è stata accettata dall’imputato.

Conseguentemente va pronunziato l’annullamento senza rinvio della sentenza di cui si tratta, stante l’intervenuta estinzione dei reati ascritti al ricorrente, per remissione di querela.

Pertanto la Corte deve pronunziare come per legge l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per l’intervenuta estinzione del reato.

Consegue nei confronti del querelato la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

Condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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