Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-05-2011) 28-07-2011, n. 30082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.V. ricorre avverso la sentenza, in data 14 ottobre 2010, della Corte d’appello di Catania, che a conferma della sentenza del Tribunale di Catania, lo ha condannato per il reato di cui all’art. 648 bis c.p., e, chiedendone l’annullamento, deduce la carenza di motivazione con riguardo alla valutazione degli elementi utilizzati per affermare la sua responsabilità, e comunque per negare l’inquadrabilità del fatto nell’art. 712 c.p., ovvero l’applicazione dell’art. 648 c.p. o comunque il minimo della pena, ovvero della prescrizione.

Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in particolare il riferimento agli elementi relativi al possesso dell’autovettura di provenienza delittuosa, che al momento del sequestro aveva applicata una targa diversa da quella originale, proveniente da altro veicolo di proprietà del ricorrente e al comportamento dell’imputato e alla valutazione della congruità della pena in relazione alla gravità del fatto).

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez, un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).

E’ da aggiungere, infine, che non risulta essere maturato il periodo di prescrizione, individuato nel 5 luglio 2011, applicandosi il regime precedente all’entrata in vigore della legge ex Cirielli (sentenza in primo grado pronunciata in data 16 dicembre 2004).

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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