T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-08-2011, n. 1158 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone l’odierno ricorrente che in data 4 aprile 2010 il sig. P.F., nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto di vigilanza "C.D.V.N. s.r.l.", chiedeva il rilascio del decreto di guardia particolare giurata ed il relativo porto d’armi in favore di esso ricorrente.

Con decreto del Prefetto della Provincia di Crotone del 10 settembre 2010 è stata tuttavia respinta la richiesta di rilascio della detta licenza di guardia giurata.

Avverso il detto diniego è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In sostanza lamenta il ricorrente la genericità delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza quali esternate nel cd. preavviso di rigetto.

Deduce poi violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed ancora eccesso di potere sotto profili, sostanzialmente lamentando il difetto di motivazione dell’avversato decreto prefettizio, comunque contestando che gli episodi rilevati possono costituire ragione legittimante l’adozione di un provvedimento di diniego per la loro sporadicità e collocazione temporale.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza cautelare questa Sezione ha sospeso l’esecuzione dell’avversato decreto.

Alla pubblica udienza del 23 giungo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Ritiene, infatti, il Collegio che vada in questa sede ribadito l’avviso già formulato in sede cautelare con riferimento alla sporadicità degli incontri addebitati al ricorrente con soggetti titolari di pregiudizi penali, sporadicità dalla stessa amministrazione invero riconosciuta, il che non ha impedito che la stessa valutasse però queste frequentazioni come significative sul piano comportamentale, sul punto riprendendo la formulazione utilizzata dal Comando provinciale

di Crotone dell’Arma dei Carabinieri.

Altrimenti detto, il provvedimento risulta, per come fondatamente rilevato dal ricorrente carente di motivazione.

Com’è noto, per ottenere la licenza di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli art. 813, t.u. 18 giugno 1931 n. 773, ma comunque la valutazione dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare va esercitata da parte dell’Autorità di P.S. nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 febbraio 2011, n. 744).

Vuole cioè intendere il Collegio che ben possono essere anche sporadici episodi assunti a base del diniego di rilascio della licenza di guardia giurata, ma l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di adeguatamente motivare su come detti sporadici (se, del caso, anche risalenti) episodi conducono ad una attuale valutazione negativa sul piano comportamentale del soggetto interessato. E’ stato così ritenuto illegittimo il diniego di rilascio della licenza di guardia particolare giurata motivato con riferimento ad antichi ed episodici incontri dell’ istante con pregiudicati, trattandosi di elementi comunque lontani nel tempo e dai quali non può ragionevolmente desumersi il mancato possesso della buona condotta (cfr. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 28 ottobre 2008, n. 672) e del pari illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego di nomina a guardia giurata fondato esclusivamente su non specificate pendenze penali e sulla circostanza, peraltro non documentata, che l’istante si accompagna a soggetti pregiudicati, ma senza identificazione né di tali soggetti né delle circostanze di tempo e di luogo degli asseriti accompagnamenti (cfr.T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16 aprile 2009, n. 1046).

Nel caso di specie è appunto conclamato il rilevato difetto di motivazione limitandosi appunto l’amministrazione al richiamo apodittico del dato relativo alle intervenute frequentazioni del ricorrente con titolari di pregiudizi penali, senza nulla aggiungere sull’epoca delle frequentazioni, sulla rilevanza dei soggetti frequentati, sulle complessive circostanze ambientali di dette frequentazioni.

La acclarata fondatezza del proposto ricorso, quanto alla sua parte impugnatoria, non importa di per sé accoglimento anche della distinta domanda di accertamento del danno dovendosi peraltro anche rilevare che la misura cautelare adottata ha sollecitamente sospeso l’esecuzione del decreto impugnato e quindi interrotto gli effetti negativi per il ricorrente. Né vale a corroborare la fondatezza di tale richiesta risarcitoria quanto affermato dal ricorrente nella memoria depositata in data 26 maggio 2011, comunque non notificata, secondo cui il lasso di tempo trascorso tra la richiesta della licenza di guardia giurata particolare (4 aprile 2010) ed il provvedimento di sospensione del decreto di diniego (ord. n. 911/2010 del 18 dicembre 2010) "è stato tale da far venire meno l’interesse dell’azienda all’assunzione del ricorrente in quanto dopo l’adozione del provvedimento impugnato la società ha assunto altre 10 persone".

Tale tesi è destituita di fondamento

In primo luogo va detto che il termine iniziale da considerare ai fini del calcolo dell’asserito danno economico recato al ricorrente non può essere quello della istanza rivolta all’amministrazione per il rilascio della licenza, ma quello dell’adozione del provvedimento in quanto i mesi precedenti sono serviti alla stessa amministrazione per svolgere attività istruttoria indispensabile nel caso di rilascio di dette autorizzazioni di polizia. Il lasso di tempo considerato a partire dal diniego della licenza, notificato in data 15 settembre 2010, alla successiva proposizione del ricorso, con immediatezza della sospensione del provvedimento lesivo fanno ritenere infondata la richiesta di risarcimento danni. Infine, va considerato che il ricorrente nonostante abbia ottenuto la sospensione del provvedimento in data 18 dicembre 2010 ha comunicato tale circostanza con lettera all’Istituto di vigilanza solo in data 12 aprile 2011 e che la società di vigilanza ha, per come dalla stessa rappresentato con nota del 20 aprile 2011, perso l’interesse all’assunzione per aver subito una restrizione della domanda nel settore della vigilanza sul territorio, circostanza questa che non risulta condizionata dai tempi di adozione della misura cautelare.

Alla luce di dette considerazioni la domanda di risarcimento danni va respinta siccome infondata.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il proposto ricorso quanto al richiesto annullamento del decreto prefettizio impugnato, che va pertanto annullato e lo respinge per quanta parte è volto all’accertamento del diritto al risarcimento del danno.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda di annullamento del decreto prefettizio impugnato, che va annullato e lo respinge quanto alla domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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