T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-08-2011, n. 1157 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il sig. R.F.A. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Questore di Vibo Valentia in data 13 settembre 2010 con cui gli è stato fatto divieto di accedere, per anni tre, in luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della F.I.G.C. ed internazionali e così pure, per il medesimo periodo, alle zone circostanti gli stadi nelle due ore precedenti e nelle due ore seguenti l’inizio di ogni incontro ufficiale di calcio, con ulteriore divieto di accedere nelle aree di sosta di mezzi collegati alle manifestazioni sportive ed altro.

L’avversato DASPO origina da episodi di violenza verificatisi in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato "Coppa Italia" categoria dilettanti disputatosi il 3 febbraio 2010 tra le squadre "Bagaladi – Rende", episodi di cui, ad avviso del Questore della Provincia di Vibo Valentia, si è reso tra gli altri responsabile il ricorrente, il quale in particolare avrebbe inveito con frasi oltraggiose e minacciose nei confronti di alcuni operatori delle Forse dell’Ordine ed avrebbe ignorato volontariamente l’ordine di alt, così oltrepassando la zona interdetta al traffico proseguendo la marcia.

Per questi medesimi fatti il ricorrente è sottoposto a procedimento penale, con riguardo al quale riferisce non essere intervenuta archiviazione né decreto di citazione a giudizio.

Avverso il citato provvedimento deduce il ricorrente violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e delle norme regolatrici della materia, per omessa e/o carente motivazione delle ragioni giustificatrici e per contrarietà con altri atti del procedimento.

In sostanza il ricorrente lamenta la stessa insussistenza dei fatti addebitati e comunque la loro inidoneità a costituire ragione adeguata a sostegno del provvedimento adottato, denunciando comunque l’estrema ampiezza dei divieti imposti, addirittura riferiti a tutte le manifestazioni sportive riconducibili alla F.I.G.C.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è in parte fondato e conseguentemente l’atto impugnato va annullato nella parte in cui è riferito alla generalità delle manifestazioni sportive riconducibili alla F.I.G.C. e non esclusivamente a quelle della categoria Dilettanti.

Occorre, a tale proposito, evidenziare il dato normativo e, segnatamente, l’art. 6 della legge n. 401 del 1989 secondo il quale,il questore può disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive medesime.

Emerge, ictu oculi, che l’interdizione alle manifestazioni sportive ed ai luoghi interessati al transito e dalla sosta dei tifosi deve ritenersi riferita, secondo il dato normativo innanzi richiamato, a manifestazioni e luoghi che siano "specificamente indicati".

Tale specificazione assume decisiva valenza, essendo finalizzata ad assicurare un corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla misura interdittiva, ossia tra l’esigenza di mantenimento dell’ordine pubblico, mediante misure ostative alla partecipazione a tali eventi di coloro che si siano resi autori di condotte violente, e la compressione del diritto di quest’ultimi di poter liberamente circolare sul territorio nazionale (in questo senso, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 16.6.2009, n. 4022).

Orbene, il divieto in esame si riferisce indistintamente a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, senza alcuna delimitazione, mentre sarebbe stata necessaria una sua precisa indicazione di quali siano le competizioni, dalla cui partecipazione il ricorrente deve astenersi in relazione al comportamento negativo che lo stesso ha tenuto in occasioni caratterizzate dalla sua presenza in precise manifestazioni sportive. (cfr. T.A.R. Lazio, I Ter, 11 luglio 2011 n. 6136).

Analoghe considerazioni il Collegio ritiene di dover formulare in relazione al divieto di accesso, riferito a tutti gli stadi, alle zone relativamente circostanti nelle fasce orarie indicate dello stesso provvedimento.

Difatti, la formulazione adottata dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, riferita indistintamente a tutti i luoghi appena indicati, non individua in modo sufficientemente preciso i limiti spaziali del divieto, configurando, in tal modo, una violazione dell’art. 6, sopra citato.

Per il resto il ricorso deve ritenersi infondato.

Come è stato già osservato da questa Sezione, il citato art. 6 comma 1, l. 13 dicembre 1989 n. 401, così come introdotto dal d.l. 8 febbraio 2007 n. 8, attribuisce al Questore un potere interdittivo, esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o, comunque, tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Tale potere si connota di un’elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva e in caso di pericolo anche solo di potenziale di lesione.

La valutazione di inaffidabilità del soggetto è attribuita all’autorità amministrativa, la quale è chiamata ad un apprezzamento discrezionale degli interessi in gioco che rimane incensurabile in questa sede di legittimità, una volta congruamente motivato. Il fine della tutela dell’ordine pubblico deve comunque essere perseguito, sia in caso di accertata lesione, sia in caso di pericolo di lesione, atteso che il potere è attribuito anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2011, n. 301).

In conclusione, se i fatti per come accertati sono sufficienti, quanto al coinvolgimento dell’odierno ricorrente negli episodi sanzionati, per l’adozione di DASPO nei suoi confronti, con la durata nello stesso indicata, il disposto divieto è però illegittimo nella parte in cui in maniera indiscriminata e ingiustificata l’Autorità di polizia dilata il divieto medesimo fino a ricomprendervi tutte la manifestazioni calcistiche della F.I.G.C., anche internazionali.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla prevista generalità delle manifestazioni sportive riconducibili alla F.I.G.C. e non esclusivamente a quelle della categoria Dilettanti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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