Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 28-07-2011, n. 30098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli avverso la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata in data 10 giugno 2010 con la quale è stata assolta G.A. dal reato di lesioni personali volontarie lievi in danno di un minore (fatto del 2007) perchè il fatto non sussiste. Il Giudice di pace, dato atto del fatto che la querelante D. M. era nelle more deceduta, che l’imputata (la quale era stata insegnante del minore) aveva negato l’addebito e che non vi era prova che la condotta in contestazione fosse riconducibile ad una azione della prevenuta per giunta volontaria, aveva pronunciato assoluzione.

Deduce il PG in primo luogo il vizio di motivazione.

In sentenza si è dato atto che nel referto medico redatto relativamente alle lesioni riportate dall’allora minore era stata trascritta l’affermazione dell’interessato, di conoscere chi gli aveva procurato le lesioni. Un simile elemento indiziario era stato del tutto illogicamente ritenuto dal Giudice conferma della assenza di prove a carico della tesi della estraneità della imputata rispetto ai fatti di causa.

In secondo luogo l’impugnante lamenta la violazione dell’art. 507 c.p.p., posto che il Giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi e disporre la escussione della presunta vittima, nelle more divenuta maggiorenne.

Il ricorso è fondato.

Decisivo è il secondo profilo del gravame.

Invero la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza che in tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l’obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d’ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 c.p.p., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato;

pertanto, il giudice ha l’obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all’art. 507 succitato, e l’assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 38674 del 11/10/2005 Ud. (dep. 21/10/2005) Rv. 232554).

Nella specie, come correttamente rilevato dal PG impugnante, risulta dal referto che il minore vittima delle presunte lesioni volontarie conosceva l’autore del gesto e pertanto il Giudice di Pace, in assenza di ulteriori prove, aveva quantomeno il dovere di giustificare in sentenza il mancato esercizio del potere integrativo della istruttoria dibattimentale di cui all’art. 507 c.p.p., considerando, in particolare, l’ulteriore insegnamento delle Sezioni Unite di questa corte secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez. U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006 Ud. (dep. 18/12/2006) Rv.

234907).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Torre Annunziata per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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