T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-08-2011, n. 1154 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 2/1999, il Comune di Mendicino autorizzava l’occupazione temporanea in via d’urgenza di immobile sito in Mendicino, occorrente per i lavori di aree attrezzate per parcheggi, di proprietà degli odierni ricorrenti.

Nell’anzidetto decreto si stabiliva che l’occupazione doveva iniziare entro tre mesi dalla data del verbale e concludersi entro cinque anni, dalla data in cui avrà avuto luogo.

Espongono gli odierni ricorrenti che, intervenuta l’immissione in possesso in data 02/06/99, l’occupazione non è stata convertita in espropriazione definitiva nei termini sopra indicati, e che, in virtù della intervenuta realizzazione dell’opera pubblica progettata, agli stessi non rimane, a tutela dei propri diritti ed interessi, che agire giudizialmente per conseguire il risarcimento del danno subito, rapportato al valore dei terreni effettivamente occupati.

Vani sono risultati i ripetuti inviti atti a risolvere bonariamente l’odierna controversia.

Di qui la proposizione del presente ricorso con cui è chiesto all’adito Tribunale di voler condannare il Comune di Mendicino, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni subiti per la causale di cui in narrativa, da determinarsi a seguito di disponenda CTU – oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino all’effettivo soddisfo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Mendicino preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, rilevando nel merito che allo stesso non è addebitabile alcuna responsabilità per la mancata adozione del decreto di esproprio.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo è infondata e, pertanto, da respingere.

È noto che la Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004 n. 204, avendo riguardo proprio ad una fattispecie di occupazione appropriativa, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, "nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti, anziché gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia".

La stessa Corte, con la successiva sentenza 11 maggio 2006 n. 191, ha affermato che l’art. 53, comma 1, testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità ( d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell’art. 53 comma 1 D.P.R. n. 327 del 2001), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.

Le richiamate pronunce implicano che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato che ha avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza.

Nel caso di specie, il procedimento risulta caratterizzato dalla presenza di una dichiarazione di pubblica utilità e da un provvedimento che ha disposto l’occupazione d’urgenza e l’esecuzione dell’opera pubblica.

Ciò è quanto basta per collocare questi elementi di fatto nell’area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Come rilevato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (22 ottobre 2007 n. 12), con il conforto, sotto questo profilo, anche delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (23 dicembre 2008 n. 30254), i comportamenti che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva non sono tutti i comportamenti, ma solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni concreta fattispecie, non risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.

Laddove sussista, pertanto, un’attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla pubblica amministrazione, è riscontrabile elemento sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 gennaio 2008 n. 83).

Nel caso di specie è indubitabile che tale elemento sussiste, in quanto quel di cui si discute è il protrarsi dell’occupazione di un terreno di proprietà dei ricorrenti oltre i termini stabiliti, ed a suo tempo effettuata in forza di un legittimo provvedimento di occupazione, che è appunto espressione dell’esercizio di un pubblico potere.

Deve, pertanto, essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio (cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 5 ottobre 2009, n. 1022).

Affermata quindi la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, deve osservarsi – quanto al merito del ricorso e della richiesta di risarcimento del danno – che l’opera pubblica è stata nella specie comunque realizzata, sebbene il procedimento ablatorio dopo la sua instaurazione non abbia avuto un iter e una conclusione rituali (sebbene cioè non vi sia stato l’intervento di un provvedimento espropriativo, né di altro atto idoneo a trasferire al soggetto pubblico la proprietà del fondo interessato), per cui il diritto di proprietà dei ricorrenti è risultato inciso solo in via "di fatto" con conseguente spazio per una prospettiva risarcitoria.

In proposito, va ribadito che si è in presenza – nella specie – di una occupazione di suolo sine titulo, assistita inizialmente da dichiarazione di pubblica utilità, seguita da decreto di occupazione e non culminata però nell’indefettibile decreto di espropriazione. Dopo l’illegittima apprensione, il fondo avrebbe poi subito una irreversibile trasformazione per effetto della realizzazione dell’opera pubblica.

Sulla base della evidenziata qualificazione della vicenda appropriativa verificatasi e della relativa connotazione temporale, la domanda risarcitoria proposta merita di essere accolta.

Ciò posto, reputa il Collegio che la quantificazione del risarcimento spettante presuppone l’esatta definizione della situazione dei luoghi, mediante l’espletamento di C.T.U., con la quale si procederà anche alla determinazione del pregiudizio economico di cui parte ricorrente chiede ristoro.

Il Collegio, pertanto, dispone la nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio nella persona del geometra Giuseppe Antonio Cerbino, residente in Roseto Capo Spulico – CS, Via Magna Grecia n. 8- affinché risponda, nella relazione scritta da depositare nella Segreteria della Sezione, ai seguenti quesiti:

1) accerti il C.T.U. l’esatta consistenza degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica, siti nel Comune di Mendicino, riportati al catasto terreni del Comune di Mendicino al foglio 6 mappale 163 di proprietà degli odierni ricorrenti e determini la superficie effettivamente occupata dall’Amministrazione per la realizzazione delle opere pubbliche in questione, acquisendo la documentazione e ogni notizia utile in ordine alla procedura seguita dall’ente;

2) determini il C.T.U. l’area irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione dell’opera specificandone i caratteri e la data in cui ha avuto luogo l’irreversibile trasformazione;

3) determini il C.T.U. il valore venale dell’area, da stabilirsi in base alla situazione di fatto e di diritto della stessa al momento attuale, tenuto conto che questo valore sarà determinante ai fini del successivo accordo bonario tra le parti necessario per il definitivo trasferimento della proprietà (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 27 gennaio 2011 n. 621);

4) determini il C.T.U. l’importo complessivo dovuto a titolo risarcitorio per la perdita del diritto dominicale, da maggiorarsi con la rivalutazione, da computarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie, dalla maturazione dei relativi crediti e fino alla data di deposito della relazione;

5) determini il C.T.U. l’importo degli interessi legali dovuti sulle somme progressivamente rivalutate.

Il Consulente tecnico d’ufficio trasmetterà lo schema della propria relazione alle parti, ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici di parte, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di prestazione del giuramento, come di seguito fissata; i consulenti tecnici di parte, se nominati, dovranno trasmettere al Consulente tecnico d’ufficio le proprie osservazioni entro il successivo termine di giorni 30 (trenta).

La relazione scritta del Consulente Tecnico d’Ufficio dovrà essere depositata nella Segreteria della Sezione nel termine di giorni 150 (centocinquanta), decorrenti dalla data di prestazione del giuramento innanzi al Giudice relatore, che avrà luogo presso la sede del Tribunale il giorno 12 ottobre 2011 alle ore 16,00, previo avviso alle parti ed al C.T.U., a cura della Segreteria.

Fino alla data del giuramento è data facoltà alle parti di nominare il consulente tecnico di parte, nei modi previsti dall’art. 201 c.p.c.

Resta sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, nomina Consulente Tecnico d’Ufficio il geometra Giuseppe Antonio Cerbino residente in Roseto Capo Spulico – CS – in Via Magna Grecia n.8, affinché risponda, nei modi e nei termini stabiliti in motivazione, ai quesiti nella motivazione stessa indicati.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 13 aprile 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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