Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 28-07-2011, n. 30096

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione V.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 22 marzo 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di furto aggravato continuato di gas, fatto accertato nell’agosto del 2006.

Alla imputata è stato addebitato di avere fruito del gas illecitamente sottratto nei locali della società Piccolo Eden di Vaccaro G snc della quale la stessa era amministratrice. Il furto era stato realizzato previa rottura dei sigilli e conseguente manomissione dell’impianto di erogazione.

Deduce la illogicità della motivazione della sentenza impugnata la quale ha ribadito la esistenza di prove a carico della ricorrente desumendole dal solo fatto che la V. aveva accettato di pagare un acconto sulla somma che l’ente erogatore del Gas aveva accertato come dovuta.

In realtà non vi era prova che la V. fosse a conoscenza della manomissione del contatore mentre il pagamento dell’acconto trovava spiegazione non in una ammissione dell’addebito ma nella ritenuta doverosità di tener fede agli obblighi contrattuali.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Non risponde al vero che la motivazione della sentenza sia carente in quanto basata sul solo rilievo dell’avvenuto pagamento, da parte della ricorrente, dell’acconto sulla somma pretesa dalla società erogatrice del servizio, dopo l’accertamento della manipolazione del contatore.

In realtà la giustificazione della decisione sulla responsabilità è ben più articolata perchè si basa sia sul predetto pagamento, quale sintomo di possibile ammissione dell’addebito, sia sul rilievo che il pagamento di fatture ben inferiore a quello corrispondente al consumo reale (con un risparmio di circa 7000 Euro) non poteva essere passato inosservato all’amministratore della società titolare del contratto, sia ancora sul rilievo che una simile situazione doveva essere nota al percettore di beneficio soprattutto in relazione al fatto che altri due accertamenti di manipolazioni analoghe erano stati effettuati nell’anno precedente (2005). Infine la Corte aveva anche posto in evidenza che la imputata non aveva rappresentato alcuna ricostruzione alternativa della vicenda.

Per tutte tali ragioni la censura della ricorrente deve dirsi destituita di fondamento e la sentenza impugnata, regolarmente motivata, si sottrae a censure da parte di questa Corte di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *