T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 1342

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, sig. F.C., espone di essere stato sottoposto ad un controllo di polizia in data 3 luglio 2009, mentre si trovava, a piedi, in piazza del Duomo a Pistoia, e di esser stato trovato in possesso di 2,2 grammi di hashish, come da documentazione allegata.

1.1. L’esponente veniva quindi convocato dalla Prefettura di Siena per il colloquio di cui all’art. 75, comma 4, del d.P.R. n. 309/1990, nel corso del quale dichiarava l’uso solo occasionale di sostanze stupefacenti ed in esito al quale riceveva l’invito formale previsto dall’ultimo comma del medesimo art. 75.

1.2. Peraltro, con nota n. 6157/23306/09 del 7 dicembre 2009 la Prefettura di Siena lo segnalava per detenzione di sostanze stupefacenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, formulando la proposta di revisione della sua patente di guida.

1.3. In accoglimento di tale proposta, l’Ufficio Motorizzazione Civile di Siena, con provvedimento prot. n. 65/3 del 5 gennaio 2010 disponeva la revisione della patente di guida di cui il sig. C. è titolare, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica, ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 (recante il nuovo Codice della Strada).

2. Avverso l’ora visto provvedimento di revisione della patente è insorto l’esponente, impugnandolo con il ricorso originario in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

2.1. A supporto del gravame, ha dedotto i seguenti motivi:

– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione e per difetto dei presupposti, per essere stato, nel caso di specie, violato l’obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990, e per essersi la P.A. limitata ad invocare la deroga a tale obbligo prevista dal comma 1 dello stesso art. 7 per particolari ragioni di celerità, senza specificare in che cosa consistessero dette ragioni;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, motivazione insufficiente e/o contraddittoria, perché il provvedimento della Motorizzazione Civile non indicherebbe alcuna ragione a supporto della decisione di sottoporre il ricorrente alla revisione della patente, ed in specie le ragioni che inducono a dubitare dell’idoneità tecnica o della sussistenza, in capo al medesimo, dei requisiti psicofisici necessari per la guida dei veicoli a motore, limitandosi, in modo del tutto insufficiente, a richiamare la nota della Prefettura di Siena che segnalava il sig. C. per la detenzione di stupefacenti;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 e degli artt. 128 e 187 del Codice della Strada, eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per erronea valutazione dei fatti e per difetto di istruttoria, in quanto la revisione della patente di guida sarebbe stata disposta in difetto dei presupposti di legge idonei a giustificarne l’adozione, anche considerato che il ricorrente è stato trovato in possesso di hashish mentre era a piedi – e non già alla guida di un veicolo – e si è dichiarato consumatore solo occasionale di stupefacenti.

2.2. Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Motorizzazione Civile di Siena, depositando una relazione di quest’ultimo sui fatti di causa, con documentazione allegata.

2.3. Nella Camera di consiglio del 1° aprile 2010 il Collegio, ritenuto sussistente il fumus boni juris per avere la P.A. omesso la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990 in mancanza delle condizioni che consentono di prescinderne e senza fornire la prova liberatoria ex art. 21octies, comma 2, seconda parte, della stessa l. n. 241, con ordinanza n. 252/2010 ha accolto l’istanza cautelare.

3. In esecuzione della citata ordinanza cautelare, l’Ufficio Motorizzazione Civile di Siena, con nota prot. n. 2242/3 del 23 aprile 2010 sospendeva il provvedimento di revisione della patente; con nota prot. n. 2243/3, di pari data, provvedeva poi ad inviare al sig. C. la comunicazione di avvio del procedimento di revisione della predetta patente di guida. Infine, con provvedimento prot. n. 2809/3 del 18 maggio 2010, disponeva nuovamente la revisione della patente di guida di cui il sig. C. è titolare, tramite sottoposizione ad un nuovo esame di idoneità psicofisica, sempre ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992.

3.1. Avverso l’ulteriore provvedimento della Motorizzazione Civile di revisione della sua patente di guida, è insorto l’esponente, impugnandolo con motivi aggiunti depositati in data 22 luglio 2010 e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

3.2. A supporto dei motivi aggiunti, ha reiterato il secondo ed il terzo motivo del ricorso originario (numerandoli come n. 1 e n. 2 dei motivi aggiunti) ed ha poi dedotto la censura violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per manifesta illogicità, carenza di motivazione, palese irragionevolezza, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, in quanto l’Ufficio Motorizzazione Civile non avrebbe prestato la minima attenzione alle doglianze di natura sostanziale dedotte con il ricorso originario nei confronti del precedente provvedimento di revisione.

3.3. La difesa erariale ha depositato ulteriore documentazione sui fatti di causa.

3.4. Nella Camera di consiglio del 1° settembre 2010 il Collegio, ritenuto sussistente il fumus boni juris, con riferimento alla carenza di motivazione circa l’unicità dell’episodio contestato ed il suo modesto rilievo ai fini della sussistenza delle condizioni di idoneità alla guida, nonché il periculum in mora, per il rischio di consolidamento degli effetti irreversibili derivanti dall’obbligo di un nuovo esame di idoneità psicofisica, con ordinanza n. 767/2010 ha accolto l’istanza cautelare.

3.5. All’udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Sia il ricorso originario, sia quello per motivi aggiunti, sono fondati e debbono essere accolti.

4.1. Iniziando dal ricorso originario, vero è che l’atto con esso impugnato è stato sospeso dalla P.A. (con atto che ha inutilmente doppiato la sospensione disposta in sede cautelare). Altrettanto vero è, poi, che la P.A. ha instaurato un nuovo procedimento, che, espletate le garanzie di partecipazione, ha portato all’adozione di un nuovo provvedimento di revisione della patente di guida, di contenuto (quanto alla sua parte dispositiva) identico al precedente. Ritiene, tuttavia, il Collegio che non ne sia derivata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso originario e, pertanto, la sua improcedibilità, per due ordini di ragioni:

a) perché la sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso originario, disposta dalla P.A., ha lasciato in vita il provvedimento stesso, il quale – essendo attualmente in stato di quiescenza – se non formasse oggetto di annullamento giurisdizionale, potrebbe, in linea teorica, riacquistare la sua efficacia una volta definito il presente contenzioso, qualora venisse revocata l’indicata sospensione (che, all’atto pratico, si rivela non solo inutile, ma controproducente);

b) perché l’attività dispiegata dalla P.A. successivamente all’ordinanza cautelare n. 252/2010 appare solo esecutiva della stessa e, come tale, inidonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame originario. Ed invero, secondo la giurisprudenza più recente (cfr. C.d.S., Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1364), nel processo amministrativo i nuovi atti posti in essere dalla P.A. in esecuzione di un’ordinanza cautelare propulsiva non sono mai idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, giacché sono comunque destinati a essere superati dalla definizione del giudizio di merito: infatti tali atti, posti in essere doverosamente per ottemperare ad una pronuncia dotata di immediata esecutività, non fanno venir meno, da un lato, l’interesse della P.A. a vedere accertata la legittimità del proprio originario operato, e dall’altro lato, l’interesse del ricorrente a farne affermare invece l’illegittimità, almeno a fini risarcitori. Secondo altro orientamento, condiviso da questa Sezione (T.A.R. Toscana, Sez. II, 2 aprile 2010, n. 911), vanno distinti due casi: se il giudice sospende in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e la P.A. vi si adegua, emanando un atto consequenziale al contenuto dell’ordinanza cautelare, non si verifica improcedibilità del ricorso, né cessazione della materia del contendere; se, invece, a seguito dell’ordinanza in questione, la P.A. effettua una nuova valutazione ed adotta un provvedimento espressione di una nuova volontà di provvedere, che costituisce un nuovo giudizio, autonomo ed indipendente dall’esecuzione della pronuncia cautelare, allora il ricorso nei confronti del precedente provvedimento impugnato diventa improcedibile. E nel caso di specie, il fatto che – come lamenta il ricorrente – la P.A., a parte la formale comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990, non abbia svolto, nel procedimento sfociato nel nuovo provvedimento di revisione, alcuna valutazione delle censure sostanziali mosse dal sig. C. con l’atto introduttivo del giudizio, induce fortemente a dubitare che questo secondo provvedimento costituisca il frutto di un nuovo giudizio, effettuato dalla P.A. in autonomia rispetto all’ordinanza cautelare: dubbio che è vieppiù alimentato dal tenore sostanzialmente identico – tranne, si ribadisce, l’inciso relativo all’art. 7 della l. n. 241 cit. – dei due provvedimenti di revisione della patente di guida (quello sospeso con l’ordinanza n. 252/2010 e quello successivo a detta ordinanza). Donde la preferenza per la soluzione della perdurante procedibilità del ricorso originario.

4.2. Venendo, pertanto, all’esame del merito dell’impugnazione proposta con l’atto introduttivo del giudizio avverso la nota della Motorizzazione Civile di Siena prot. n. 65/3 del 5 gennaio 2010, deve sottolinearsi la fondatezza delle censure con esso dedotte.

4.3. È, anzitutto, fondata la doglianza di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, atteso che, per la costante giurisprudenza, anche nel procedimento preordinato alla revisione della patente di guida ex art. 128 del Codice della Strada, caratterizzato da ampia discrezionalità, è necessario il rispetto degli oneri di comunicazione di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990 (cfr., ex multis, T.A.R. Liguria, Sez. II, 22 ottobre 2009, n. 2953; id., 18 dicembre 2008, n. 2146). Sul punto, la giurisprudenza più recente ha chiarito che, in contrario, non può invocarsi la finalità cautelare caratterizzante il provvedimento di revisione ex art. 128 cit., perché detto provvedimento, pur basandosi su un’attribuzione sommaria di responsabilità a carattere anticipatorio, con funzione latamente cautelare, non si connota, tuttavia, per l’immediatezza e la celerità tipiche dei provvedimenti di urgenza in senso stretto: ed infatti, non sono insite automaticamente nella previsione normativa quelle "particolari esigenza di celerità" che giustificano in ogni caso l’omissione dell’avviso ex art. 7 cit. (cfr. C.d.S., Sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6013). Le misure applicabili hanno, anzi di regola natura anche sanzionatoria, oltre che latamente cautelare ed anticipatoria. In sostanza, salvo una specifica motivazione in senso contrario, di norma sussistono i tempi e le ragioni per acquisire l’apporto collaborativo del destinatario, e, pertanto, per procedersi alla comunicazione di avvio del procedimento prima del formarsi del convincimento in capo all’Autorità competente e dell’adozione dell’atto finale. Anzi – si rileva -, l’instaurazione del contraddittorio, stante la natura sommaria del procedimento applicativo delle misure in esame, può risultare preziosa per la stessa P.A., che ha, così maggiori possibilità di orientarsi correttamente sia sull’an dell’applicazione delle misure ex art. 128 cit., sia sulla scelta della misura più appropriata (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2434).

4.4. In contrario – sottolinea la stessa giurisprudenza – non si possono nemmeno invocare le finalità di celerità e speditezza nell’emanazione del provvedimento di revisione (che mal si concilierebbero con l’avviso ex art. 7 cit. e, in generale, con la partecipazione del privato al procedimento), laddove tali ragioni non siano deducibili dalla natura del provvedimento gravato, né siano da esso esplicitate (C.d.S., Sez. VI, n. 2434/2008, cit.). Orbene, nel caso de quo nessuna specificazione delle predette ragioni di celerità procedimentale è contenuta nell’impugnata nota del 5 gennaio 2010, che si limita a richiamare, con mera clausola di stile, la deroga all’obbligo di comunicazione prevista dal comma 1 dell’art. 7 della l. n. 241/1990, senza – si ripete – specificare le ragioni giustificanti tale deroga. In sede di relazione sui fatti di causa, l’Ufficio della Motorizzazione Civile ha invocato una circolare della Direzione Generale Territoriale CentroNord e Sardegna del 3 luglio 2009, la quale a sua volta menziona una circolare del 21 aprile 2004 secondo cui, tra le esigenze di celerità che giustificano la deroga alla comunicazione ex art. 7 cit., rientra l’uso di sostanze stupefacenti da parte del soggetto la cui patente va sottoposta a revisione. Tuttavia, è proprio l’imputazione al sig. C. dell’uso di stupefacenti ad essere elemento che avrebbe reso necessario un approfondimento istruttorio tramite contraddittorio procedimentale, considerati l’unicità dell’episodio contestato al ricorrente ed il suo modesto significato ai fini della sussistenza delle condizioni di idoneità alla guida (come ricordato dall’ordinanza cautelare n. 767/2010): modesto significato che è comprovato anche dal risultato del colloquio svoltosi in Prefettura ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, conclusosi con il formale invito ex art. 75, comma 14, riservato – per espressa previsione legislativa – alle violazioni più lievi, tali da far presumere che la persona si asterrà, in futuro, dal reiterare la condotta.

4.5. Sono fondate e da accogliere, altresì, le doglianze dedotte con il secondo ed il terzo motivo del ricorso originario. Ed invero, è costante insegnamento della giurisprudenza quello secondo cui l’art. 128 del Codice della Strada, nel disporre la revisione della patente di guida ove sorgano dubbi sulla persistenza in capo al titolare di questa dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, impone che siano indicate le ragioni per le quali è sorto il dubbio sulla persistenza dei requisiti (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 dicembre 2010, n. 7489; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 970): i suddetti dubbi debbono, pertanto, trovare esternazione in una puntuale ed esauriente motivazione (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 28 agosto 1996, n. 379), vista la sfera di ampia discrezionalità che caratterizza il provvedimento di revisione ex art. 128 cit.. Orbene, nella vicenda in esame la Motorizzazione Civile si è limitata a prender atto della segnalazione della Prefettura circa la detenzione di stupefacenti da parte del sig. C. e della conseguente proposta di revisione della patente di guida, utilizzando la clausola di stile per cui le risultanze della predetta segnalazione facevano sorgere dubbi sulla persistenza in capo al ricorrente dei requisiti psicofisici prescritti per il possesso della patente, ma non ha indicato le ragioni dell’insorgere di siffatti dubbi. Ciò, tanto più in presenza degli elementi di segno contrario che si sono prima ricordati: dall’unicità dell’episodio ascritto all’interessato, al suo modesto significato ed al limitato approdo che ha avuto sul piano sanzionatorio. Né va trascurato il fatto che il controllo cui è stato sottoposto il ricorrente è stato eseguito mentre quest’ultimo era a piedi. All’ora visto difetto di motivazione si aggiunge, poi, un difetto di istruttoria, poiché un approfondimento avrebbe meritato, almeno, la dichiarazione del sig. C. del consumo solo occasionale di sostanza stupefacente. Il difetto di istruttoria si coglie, altresì, nell’indicazione del tutto generica, ad opera del provvedimento impugnato, del rischio della presenza a carico dell’interessato di patologie imprecisate, non compatibili con la guida dei veicoli: anche per questo verso, il mancato approfondimento istruttorio (verosimilmente, nel contraddittorio procedimentale) denota l’illegittimità della nota della Motorizzazione Civile di Siena del 5 gennaio 2010, gravata con il ricorso originario.

4.6. La fondatezza delle doglianze analizzate al paragrafo precedente vale anche per le doglianze di identico contenuto dedotte con il ricorso per motivi aggiunti e rispettivamente rubricate con il n. 1 e con il n. 2. La nota dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Siena prot. n. 2809/3 del 18 maggio 2010, gravata con i motivi aggiunti, infatti, a parte l’inciso concernente l’adempimento dell’obbligo ex art. 7 della l. n. 241/1990, per il resto riproduce esattamente il contenuto della nota impugnata con l’atto introduttivo, e, quindi, è affetta dagli stessi vizi di difetto di motivazione e di istruttoria. Vizi, la cui esistenza è confermata, altresì, dalla fondatezza dell’ultimo motivo aggiunto (rubricato con il n. 3), atteso che la P.A. non pare aver effettuato la benché minima valutazione delle censure di contenuto sostanziale dedotte con l’atto introduttivo del giudizio, pur avendone avuto la possibilità in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 252/2010.

5. In definitiva, sia il ricorso originario, sia i motivi aggiunti, sono fondati e debbono essere accolti. Per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti con gli stessi rispettivamente impugnati.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con essi impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), più gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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