Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-02-2011) 28-07-2011, n. 30080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Palermo, giudice dell’esecuzione, revocava l’indulto ex L. n. 241 del 2006 concesso a L.R.S. a causa della commissione, nel quinquennio, di un delitto non colposo per il quale il L.R. era stato condannato, con sentenza del 17.7.2009, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e 400,00 Euro di multa.

2. – Ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del suo difensore, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata, per violazione di legge, avendo il giudice dell’esecuzione omesso di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza camerale, all’avvocato Giancarlo Bonfanti, suo difensore nel giudizio di cognizione definito con la sentenza posta a fondamento della richiesta di revoca.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è manifestamente infondato.

Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria in atti, l’avvocato Bonfanti, infatti, è stato nominato difensore del L.R.S. nel presente procedimento di esecuzione "successivamente agli avvisi per l’udienza, notificati al condannato ed al difensore di ufficio", sicchè nessun avviso era dovuto allo stesso.

Nè ha pregio il rilievo che il predetto difensore avesse assistito il ricorrente nel giudizio di cognizione che è all’origine del presente processo di esecuzione, ove si consideri che, come questa Corte ha da tempo chiarito, "in sede esecutiva la nomina del difensore di fiducia effettuata nella fase di cognizione non spiega automaticamente i suoi effetti, salvo che per quanto riguarda la notifica dell’ordine di esecuzione e del relativo decreto di sospensione, secondo quanto previsto dall’art. 656 c.p.p., comma 5, norma preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste" (in termini Sez. 1^, Sentenza n. 36797 del 28/09/2006, dep. 08/11/2006, Rv. 235269, imp. Mondì).

Riguardando il presente procedimento esecutivo una fattispecie del tutto autonoma e diversa da quella disciplinata dall’art. 656 c.p.p., nessun profilo di illegittimità può dunque fondatamente rilevarsi con riferimento alla mancata notifica al difensore nominato in autonomo giudizio di cognizione dell’avviso dell’udienza camerale fissata per deliberare sull’istanza di revoca dell’indulto.

2. All’inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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