Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-12-2011, n. 28006 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società cooperativa Cosp Tecno Service impugnava l’avviso di recupero del credito di imposta per incremento della occupazione, L. n. 388 del 2000, art. 7" notificatole in data 11 agosto 2004 dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Terni, riferito agli anni 2001/2004, In primo grado il ricorso era respinto. L’Ufficio ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Perugia, che ha accolto l’appello della contribuente. Questa resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Premesso che "la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto l’attività amministrativa tributaria sottoposta al principio generale della tipicità, derivato direttamente dal principio costituzionale dello Stato di diritto, ed enunciato espressamente nella L. n. 241 del 1990, art. 1 secondo il quale l’autorità amministrativa (ed in particolare quella fiscale che ha un potere tributario, ovvero di incidere direttamente in una materia sottoposta a riserva di legge) è vincolata a perseguire soli i fini predeterminati dalla legge e solo i poteri che, per ciascun fine, le sono attribuiti dalla legge", la CTR ha osservato che "non era quindi possibile, nella nostra fattispecie, prima della finanziaria 2005, procedere con un atto atipico denominato avviso di recupero del credito illegittimamente conseguito, perchè tale atto non era previsto dalla legislazione all’epoca vigente, nè può aver effetto retroattivo la successiva norma che lo ha previsto … (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421)".

Col ricorso si denuncia violazione di legge (L. n. 241 del 1990, art. 1, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 37 e 41 bis e segg.. L. n. 388 del 2000, art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 ed L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si sostiene che la CTR ha erroneamente ricostruito il principio di tipicità dell’azione amministrativa, e non ha tenuto conto che il potere esercitato dall’ufficio è previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 sicchè la previsione del comma 421 L. n. 311 del 2004 non ha introdotto un potere di accertamento non previsto dal precedente assetto del sistema tributario.

Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 stabilisce che "Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute". In base all’art. 41 bis dello stesso DPR, il rilievo di "elementi che consentono di stabilire l’esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti" giustifica l’accertamento parziale "senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43".

L’avviso impugnato – emesso dall’ufficio competente in base al capoverso dell’art. 31 all’esito del controllo dei "modelli di dichiarazione anni di imposta 2001 e 2002 quadri RU" presentati dalla società contribuente – costituiva dunque atto di esercizio di un potere di accertamento specificamente previsto e disciplinato dalla legge, in coerenza al disposto della L. n. 241 del 1990, art. 1. La specifica previsione della L. n. 311 del 2004 (art. 1, comma 421) – facendo espressamente salve "le attribuzioni ed i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" – assume contenuto innovativo dell’ordinamento per le ipotesi non contemplate dal testo normativo richiamato, e vale da premessa per la norma derogatoria (quanto alla competenza dell’autorità amministrativa) stabilita dall’ultima parte della disposizione. La espressa previsione del potere di emanare un "apposito atto di recupero" introdotta con la L. n. 421 del 2004 non fonda dunque l’assunto che – nella materia oggetto di causa – il richiamato potere di accertamento non fosse già in precedenza esistente.

Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa ad altra sezione della CTR dell’Umbria perchè esamini le questioni rimaste assorbite. Con la pronuncia definitiva saranno regolate anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Umbria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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