Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-12-2011, n. 28005 Anagrafe tributaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.r.l. Nodel utilizzò nel 2002 un credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8 maturato nel 2001. A seguito di accesso ispettivo, l’Amministrazione finanziaria disconobbe il credito sul rilievo che la società non aveva inviato, entro il 28 febbraio 2003, il modello CVS, come stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 24 gennaio 2003 in base alla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a). La contribuente contestò il recupero, osservando che la norma di legge non poteva applicarsi al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, in violazione del principio di irretroattività della normativa tributaria sancita dallo statuto del contribuente; e che era illegittimo anche il provvedimento 24 gennaio 2003, in quanto assegnava per l’adempimento introdotto un termine (al 28 febbraio 2003) inferiore a sessanta giorni, in violazione della medesima L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2. Le commissioni di merito hanno accolto le tesi della società, ed annullato l’avviso.

L’Agenzia ricorre con due motivi per la cassazione della decisione della CTR. Parte intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col ricorso si deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), e della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1. Si assume che fra le due disposizioni non c’è contrasto, come ritenuto dalla CTR, giacchè la prima di esse non dispone per il passato, ma impone un adempimento da eseguire dopo la sua entrata in vigore.

Quanto al termine del 28 febbraio, stabilito con provvedimento del 24 gennaio 2003, la deroga alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2 è prevista espressamente dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a) ed è pertanto legittima, giacchè le norme hanno pari valore formale.

I motivi sono fondati. La questione centrale della causa è stata esaminata con l’ordinanza 124/2006 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato manifestamente infondato il dubbio di legittimità della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a) sollevato in relazione alla tesi che la disposizione comportasse violazione del principio di irretroattività della normativa fiscale, li giudice delle leggi ha osservato che "contrariamente a quanto osservato dal giudice a quo – la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di "decadenza dal contributo", a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito".

Quanto alla violazione – ritenuta dalla CTR – della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2 (ravvisabile nella assegnazione del termine del 28 febbraio contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2003) è a dirsi che le norme del c.d.

Statuto del contribuente, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass. 8145/2011, 8254/2009). Nella specie, del resto, è anche fondato il rilievo secondo il quale il contribuente non era legittimato a dolersi della eccessiva brevità del termine assegnatogli, giacchè è pacifico che non aveva provveduto all’incombente nemmeno nel più ampio termine che sosteneva congrue.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e – poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto – decisa la causa nel merito col il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite.

Le spese del processo debbono seguire la soccombenza anche per i gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario del contribuente, introduttivo della lite. Condanna la s.r.l. Nodel al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00 per competenze per ciascun grado di merito ed Euro 3000,00 per onorari per ciascuno dei tre gradi del giudizio, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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