Cass. pen., sez. VI 25-05-2007 (22-05-2007), n. 20627 Mandato di arresto europeo – Rapporti con la Convenzione europea di estradizione – Disciplina intertemporale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta dell’A.G. della Romania di esecuzione di mandato di arresto europeo a carico di M.N.G., in quanto per i fatti oggetto del mandato si stava già procedendo a seguito di mandato di cattura, secondo la Convenzione Europea di estradizione.
2. Ricorre il P.G. il quale rileva l’attuale inapplicabilità della Convenzione Europea di estradizione, essendo la Romania entrata a far parte dell’Unione Europea già prima dell’arresto del M. ed essendo irrilevante il momento in cui fu emesso il provvedimento interno di arresto a carico del medesimo.
3. Come questa Corte ha recentemente deciso in un caso del tutto analogo(sez. 6^, C.C. 9 maggio 2007, Mitraj), la L. n. 69 del 2005, non contempla con norma transitoria l’ipotesi della successiva entrata nell’Unione europea di uno Stato e pertanto in simile eventualità l’applicazione della Convenzione europea di estradizione o del mandato di arresto europeo è rimessa all’aureo principio tempus regit actum.
Dato quindi che nella specie la litispendenza trova il suo momento in una data in cui al rapporto era applicabile la Convenzione europea è tale fonte quella destinata a regolare la vicenda in esame.
4. Ne deriva che il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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