Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 26-07-2011) 29-07-2011, n. 30218

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma di quella di primo grado, concedeva le attenuanti genetiche equivalenti alla aggravante e riduceva la pena inflitta a L.G. per il delitto di minaccia grave ad Euro 40 di multa. Osservava che la tesi sostenuta dall’imputato, e cioè di essere stato lui ingiuriato dalla parte lesa nel corso di un incontro occasionale, risultava smentita dalle dichiarazioni della persona offesa rese in dibattimento, esenti da vizi logici o contraddizioni.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato deducendo questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 c.p.p. in relazione agli artt. 111 e 3 Cost. in quanto prevede che anche per i delitti puniti con la sola multa il termine di prescrizione sia di sette anni e mezzo, fissando un termine minimo di sei anni, qualunque sia la pena base; violazione dell’art. 604 c.p.p. in quanto non vi era correlazione tra condanna e accusa, essendo stato contestato l’art. 612 c.p., comma 2 ed essendo stato condannato per il primo comma, nonostante che non vi fosse alcuna aggravante; chiedeva l’assoluzione non avendo l’imputato mai proferito le minacce contestate e contrapponendosi due versioni del tutto paritetiche e prive di riscontri esterni; con memoria deduceva essere intervenuta la prescrizione in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza era stato fatto dopo che la prescrizione era maturata.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto sostiene tesi giuridiche manifestamente infondate. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto la differenza di trattamento trova la sua giustificazione nel fatto che nell’un caso si tratta di delitto, qualunque sia la pena comminata, e nel secondo di contravvenzione; inoltre la previsione di un tempo minimo di prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore e non ha alcun carattere di illogicità o di contrarietà a principi costituzionali, anzi determina una uniformità di trattamento per categorie di reato (in termini si è già pronunciata la Corte Costituzionale con le decisioni n. 2 e n. 324 del 2008). La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 c.p. in relazione agli artt 3 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede che per determinare il termine di prescrizione si tenga conto delle circostanze attenuanti, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole nè arbitraria (Sez. 2 13 febbraio 2008 n. 9539, rv. 239550). Non vi è stata alcuna violazione dell’art. 604 c.p.p. visto che il delitto era stato contestato e ritenuto nella sua fattispecie aggravata, non potendosi dubitare che la minaccia di morte configuri un’ipotesi di minaccia grave (Sez. 3 7 marzo 1966 n. 725, rv. 101313), e la pena era stata ridotta solo per l’avvenuta concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante.

La prescrizione a seguito della sospensione per 62 giorni matura il 22/8/2011.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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