Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 26-07-2011) 29-07-2011, n. 30217

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 maggio 2006 il Tribunale di Oristano in composizione monocratica dichiarava M.M. colpevole del delitto di furto aggravato d’acqua e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso la decisione del Tribunale di Oristano ha proposto appello l’imputato.

La Corte di Appello di Cagliari in data 3.11.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle spese del grado.

Avverso la predetta sentenza M.M., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b in relazione all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7, artt. 43 e 54 c.p.. Osservava sul punto il ricorrente che egli aveva ripristinato abusivamente l’allaccio dell’acqua, rompendo i sigilli che erano stati apposti al contatore dell’acqua, per poter assicurare a se stesso e alla madre novantenne degente a letto e bisognosa di assistenza, un servizio pubblico essenziale, qual è appunto l’acqua.

Egli aveva quindi agito nello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., e ciò escludeva che avesse agito con dolo e, tanto meno, con il dolo specifico necessario ad integrare il reato di furto.

2) Violazione delle norme sopra indicate in relazione all’art. 51 c.p.. Secondo la difesa il ricorrente aveva agito con immediatezza alla privazione dell’acqua subita ed in tal modo aveva tutelato il diritto suo e della madre, che egli assisteva, alla fruizione dell’acqua potabile. La sua azione era quindi lecita. Comunque avrebbe, al massimo, potuto configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall’art. 392 c.p..

Osservava infine sul punto il ricorrente che la sospensione di fornitura dell’acqua operata dall’Autorità Amministrativa era del tutto illegittima, in quanto il credito riguardava la fornitura effettuata fino al 2001, mentre la fornitura successiva, a decorrere dal 2002, era stata regolarmente pagata e nessun addebito di inadempimento sussisteva, avendo avuto dal 2002 in poi regolare attuazione bilaterale il rapporto di somministrazione dell’acqua.

3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Osservava sul punto la difesa del M. che la sentenza impugnata non aveva in alcun modo giustificato la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, che era stata richiesta nell’atto di appello ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58 sostituzione che avrebbe invece dovuto essere concessa, atteso che l’azione era stata chiaramente determinata dal turbamento derivante dalla privazione di un bene della vita essenziale come il servizio idrico all’interno di un’abitazione in cui il ricorrente abitava insieme alla vecchia madre bisognosa di assistenza.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte che è incontestato che M.M. si trovava in una situazione di morosità in quanto, sebbene dovesse pagare la somma di Euro 892,56 per consumo di acqua per gli anni pregressi a far data dal 1997, alla data del (OMISSIS), allorquando il tecnico dell’ESAF aveva eseguito la piombatura del contatore dell’acqua mediante l’apposizione dei sigilli, il pagamento non era stato ancora effettuato.

Pacifica è altresì la circostanza che il giorno successivo, il (OMISSIS), lo stesso tecnico aveva constatato che i sigilli erano stati rimossi e l’utenza era stata riallacciata alla rete idrica con conseguente consumo di acqua.

Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha evidenziato che la condotta dell’imputato che, dopo meno di 24 ore dall’intervento del tecnico dell’ESAF, previa rottura dei sigilli, si era riallacciato alla rete, aveva integrato il reato di furto.

Nessuna illegittimità era stata infatti posta in essere dall’ESAF, che aveva interrotto la fornitura di acqua soltanto dopo avere preso atto del persistente inadempimento da parte del M., il quale aveva provveduto al pagamento solo successivamente all’apposizione dei sigilli, e cioè il (OMISSIS), senza mai giustificare il proprio inadempimento. Per tali motivi, essendo del tutto legittimo il comportamento dell’ESAF, non può ritenersi che la condotta del ricorrente abbia integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 392 c.p.. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata neppure può ritenersi che egli abbia agito in stato di necessità, dal momento che egli, con la sua condotta di abusivo ripristino dell’allaccio, agì in modo immediato e quindi non è ravvisabile in capo all’ESAF nessun addebito per inadempimento o ritardo nel ripristino della fornitura.

Correttamente poi la sentenza impugnata ha negato la sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria, sulla base della considerazione che l’accertato, reiterato inadempimento di specifici obblighi relativi al pagamento di pregresso consumo d’acqua ha precluso la ravvisabilità delle condizioni legittimanti l’accoglimento della richiesta.

Infondato è infine il motivo aggiunto proposto con la memoria tempestivamente presentata dalla difesa secondo cui il reato ascritto al M. sarebbe estinto per intervenuta prescrizione. Sul punto si osserva che il reato in questione non è stato commesso in data 31.12.2003, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, bensì in data 16.03.2004 e, pertanto, il termine massimo pari ad anni sette e mesi sei non è ancora decorso alla data odierna (la prescrizione sarebbe maturata soltanto in data 16.09.2011). Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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