Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-12-2011, n. 28000

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. P.N. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la legittimità degli avvisi di liquidazione dell’ICI emessi dal Comune di Roma per gli anni 1994/1997 in relazione ad immobili di interesse storico o artistico.

Ad avviso del giudice a quo, ai fini dell’applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, – che prevede, per detti immobili, che la base imponibile, ai fini ICI, è costituita dal valore risultante applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 -, il contribuente avrebbe dovuto chiedere all’Ufficio del territorio la rettifica delle rendite catastali in atti.

2. Il Comune di Roma resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, con il cui unico motivo si censura l’anzidetta ratio decidendi, è fondato, poichè la norma agevolativa in esame non richiede alcuna preventiva rettifica della rendita catastale, limitandosi a stabilire, ai fini dell’ICI, per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 un particolare metodo di calcolo della base imponibile dell’imposta (analogamente a quanto stabilito, per le imposte sui redditi, dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è necessario unicamente che gli immobili siano accatastati (Cass. n. 13345 del 2009) e che gli stessi siano sottoposti al vincolo diretto di cui al citato L. n. 1089 del 1939, art. 3 non potendosi estendere l’agevolazione a quelli sottoposti al vincolo indiretto di cui all’art. 21 della medesima legge, genericamente apposto a salvaguardia di altri beni (Cass. n. 25703 del 2008).

Quest’ultima questione (natura del vincolo), trattata dal Comune nel controricorso, non può essere esaminata in questa sede, poichè non ve ne è menzione nella sentenza impugnata e risulta quindi nuova (in ipotesi, il Comune avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale per omessa pronuncia da parte del giudice a quo sulla questione medesima).

2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

3. Mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, il controricorrente deve essere condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00, oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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