Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-08-2011, n. 4854 Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello notificato il 16.3.2001 (con reiterazione della notifica nei confronti della società M. S., presso il domicilio eletto, il 5.5.2011) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio de L’Aquila impugnavano la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila,170/2010 del 6.3.2010 (che non risulta notificata), nella quale si riteneva fondato – per violazione dei termini, di cui all’art. 159, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e per difetto di motivazione – il ricorso proposto dalla società M. S. s.r.l. avverso l’annullamento – da parte della citata Soprintendenza – del provvedimento comunale n. 5177 del 23.6.2004, di autorizzazione alla realizzazione di un piano di lottizzazione convenzionata, nel Comune di Rocca di Mezzo.

In sede di appello, le citate Amministrazioni sottolineavano il rispetto del termine, prescritto dal ricordato art. 159 D.Lgs. n. 42/04, essendo pacifico l’effetto interruttivo dell’attività istruttoria, da espletare quando – come nella situazione in esame – non fossero stati trasmessi tutti gli elementi documentali necessari per l’esercizio di potere di verifica, affidato all’Autorità statale sulle autorizzazioni paesaggistiche. Detta verifica, inoltre, dovrebbe considerarsi estesa ad ogni profilo di illegittimità, ivi compreso l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nella fattispecie rilevato per la genericità delle affermazioni, addotte a sostegno della valutazione di compatibilità paesaggistica, riferita alla realizzazione di 16 edifici di 2 piani e ad un edificio di tipo "a schiera" – per un totale di 69 unità abitative – in una zona per la quale le norme di attuazione del P.R.P. n. 141/21 del 23.7.1984 dispongono forme di tutela e valorizzazione "a conservazione parziale". La società appellata, costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la tardività dell’appello, con riferimento alla seconda notifica effettuata presso il domicilio eletto della stessa; nel merito si ribadiva l’effettivo superamento del termine perentorio previsto per l’annullamento di cui trattasi, essendo stata richiesta in via istruttoria documentazione in parte trasmessa o già in possesso dell’Amministrazione, in ogni caso senza alcuna motivazione in ordine all’effettiva necessità delle integrazioni documentali richieste. La motivazione dell’atto di annullamento, inoltre, conterrebbe inammissibili valutazioni di merito e non consentirebbe di comprendere le specifiche ragioni di contrasto del progetto con i valori tutelati del sito. Doveva considerarsi riproposta, infine, la censura di omessa comunicazione di avvio del subprocedimento di controllo di cui trattasi.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene non condivisibile, in via preliminare, l’eccezione di tardività dell’appello, in adesione all’indirizzo giurisprudenziale che – in difetto di rituale comunicazione di una modifica di indirizzo del legale domiciliatario, esclude la tardività dell’impugnativa, riconoscendo anche l’errore scusabile della parte che, facendo affidamento sul recapito indicato nella pronuncia giudiziale, abbia – come nel caso di specie – effettuato tempestiva notifica del gravame presso il domicilio eletto risultante dalla sentenza, con successiva notifica al diverso indirizzo successivamente conosciuto (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 12.10.2010, n. 7424 e 2.7.2007, n. 5690).

Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio – pur non ignorando un orientamento del Consiglio di Stato, favorevole all’individuazione del vizio formale sopra specificato – ritiene condivisibile la tesi secondo cui i fini, perseguiti attraverso l’obbligo di comunicazione, di cui all’art. 7 della legge n. 241/90, possano trovare realizzazione anche con mezzi equipollenti di comunicazione.

Nel caso di specie, i fini anzidetti risultano raggiunti, quanto meno attraverso l’invio alla società M. S. della nota n. 17845 del 27.7.2004, nella quale la Soprintendenza indicava la documentazione aggiuntiva, ritenuta necessaria per la verifica del nulla osta comunale n. 5177, con preannuncio di sospensione della pratica in attesa dell’adempimento richiesto. A seguito di tale comunicazione le finalità partecipative, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, non possono che ritenersi soddisfatte.

Ugualmente non condivisibile appare il carattere asseritamente pretestuoso della richiesta istruttoria in questione, che appare viceversa riferita a serie lacune della documentazione trasmessa, con particolare riguardo all’omessa esatta individuazione della zona in cui ricadeva l’intervento, all’assenza di documentazione fotografica ed alla mancata specificazione delle prescrizioni, a cui la Commissione edilizia aveva subordinato l’autorizzazione di cui trattasi. Alle esigenze istruttorie anzidette, che appaiono di intuitiva evidenza, il Collegio non ritiene riconducibile alcun obbligo di motivazione della Soprintendenza, fatta salva la possibilità per la società interessata di dare il proprio apporto a fini acceleratori della procedura, senza tuttavia che i termini di obbligatoria conclusione della stessa possano ritenersi superati.

Anche sotto il profilo sostanziale, infine, la determinazione di annullamento censurata appare condivisibile, risultando l’autorizzazione paesaggistica di cui trattasi priva di qualsiasi motivazione e dovendo, al contrario, tale atto consentire una compiuta valutazione circa l’insussistenza di qualsiasi vizio di eccesso di potere, sotto il profilo della completezza dell’istruttoria e del ponderato bilanciamento degli interessi tutelati (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., Ad.Plen. 14.12.2001, n. 9). Nella situazione in esame, infatti, l’autorizzazione paesaggistica riguardava un intervento edilizio di notevole consistenza, in un’area che dalla documentazione in atti appare inedificata, nonchè interessata da regime vincolistico di tipo sostanzialmente conservativo: non appare illogico, pertanto, che l’assenso comunale, non accompagnato da adeguate considerazioni sulla massiccia ed irreversibile trasformazione del territorio progettata, sia incorso nelle valutazioni negative della Soprintendenza, che ha ritenuto di fatto violato il regime vincolistico di cui trattasi.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, sulla base di opportuno bilanciamento degli opposti interessi delle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, come in epigrafe proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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