Corte cost. 23-05-2007 (09-05-2007), n. 172 (ord.) Circolazione stradale – Patente a punti – Obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del trasgressore non identificato al momento dell’infrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 4 aprile 2006 dal Giudice di pace di Bra nel procedimento civile vertente tra la Nuova Poliedrica di Marocco Livio & c. e il Comune di Cervere, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di Bra, con ordinanza del 4 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
che il rimettente censura la norma suddetta limitatamente alla parole «Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 180, comma 8», e cioè nella parte in cui sanziona, sul piano pecuniario, la mancata comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell’accertamento di un’infrazione stradale comportante l’applicazione, a carico del trasgressore, della misura della decurtazione del punteggio dalla sua patente di guida;
che la disposizione censurata, a dire del giudice a quo, risulta viziata da illegittimità costituzionale, ponendosi innanzitutto in contrasto «con l’art. 2 della Costituzione perché limita il diritto di libertà e di autodeterminazione»;
che essa, inoltre, violerebbe l’art. 3 Cost. «perché introduce una vistosa discriminazione tra soggetti abbienti e meno abbienti», atteso che questi ultimi «si troveranno in seria difficoltà, se non addirittura nella impossibilità di pagare la sanzione», e dunque nella necessità di «fornire il nominativo del trasgressore, anche in maniera mendace»;
che, infine, la norma in questione violerebbe anche l’art. 24 Cost., «perché, in conseguenza di quanto sopra, indebitamente comprime il ricorso alla tutela giurisdizionale, e quindi il diritto di difesa»;
che, inoltre, alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, che ha «riconosciuto il principio di personalità della responsabilità anche per le sanzioni amministrative personali», occorrerebbe – secondo il rimettente – «fare una distinzione tra la posizione di colui che è il proprietario del veicolo e che omette del tutto di comunicare i dati del trasgressore e la posizione del proprietario che confessa di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vuoi perché non ricorda vuoi perché non è a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo»;
che, su tali basi, il rimettente chiede dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, non senza rilevare come l’iniziativa assunta tenda «a censurare l’equiparazione, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, del contegno di chi abbia omesso di comunicare del tutto i dati del trasgressore e della condotta di chi confessi di non essere in grado di fornire i dati richiesti vuoi perché non ricorda, vuoi perché non è a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo».
Considerato che il Giudice di pace di Bra (con ordinanza del 4 aprile 2006), dubita della legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 ;
che, successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, il comma 164 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato il testo dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada;
che, in forza di tale ius superveniens, le conseguenze della mancata comunicazione «dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» risultano oggetto di una nuova disciplina, atteso che in base al novellato testo dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada il «proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000»;
che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione dallo stesso sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Bra.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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