T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 30-08-2011, n. 426

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono genitori del minore L.T. che -al momento della proposizione del gravame- frequentava la classe seconda A della Scuola Primaria del Plesso Scolastico D’Annunzio della Direzione Didattica 1^ circolo Roseto degli Abruzzi.

Essi premettono che il piccolo L. è stato riconosciuto in data 23.10.08 dalla Commissione medica di prima istanza della Asl di Teramo "minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ( L. 18/80)", mentre la stessa Asl di Teramo ha dichiarato che il minore è "persona handicappata con situazione di gravità", ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/92.

Per quanto sopra,l’Unità Multidisciplinare delle Aziende USL di Teramo, in collaborazione con il personale insegnante ed i familiari, nell’ambito del Profilo Dinamico Funzionale del fanciullo redatto il 14.10.10, ha consigliato "sostegno didattico nel rapporto 1 a 1 + assistente educativo", sulla base delle rilevate difficoltà nell’area cognitiva, neuropsicologica, linguistica e degli apprendimenti scolastici.

In conformità a quanto sopra, il piano educativo individualizzato del 6.12.2010 evidenziava nella relazione finale che "nello svolgimento del proprio lavoro il bambino ha avuto bisogno di essere costantemente seguito (…) dietro stimolazione il tono è risultato più alto e quindi le parole meglio comprensibili (…) Le prestazioni in autonomia non sono state ancora produttive di risultati costanti e consolidati (…).

Sulla base delle esposte premesse, i ricorrenti riferiscono di aver constatato all’apertura dell’anno scolastico 20102011 che il loro figlio era supportato dall’insegnante di sostegno solo per alcune ore rispetto alle ore complessive di frequenza, e di quanto sopra chiedevano ragione alla Direzione Didattica.

Con nota del 15.10.2010 il dirigente scolastico riconosceva:

"1) che è stata assegnata al circolo da parte dell’Ufficio Scolastico di Teramo, per l’a.s. 20102011, la seguente consistenza organica di insegnanti di sostegno: n. 6,5, docenti per n. 16 alunni con handicap psicofisico (…);

2) che al minore T. L. (…) sono state assegnate n. 11 ore di sostegno".

Quanto sopra, nonostante la Direzione Didattica avesse chiesto all’Ufficio Scolastico Provinciale n. 22 ore di sostegno.

In data 4.11.2010, i sigg.ri T. inoltravano apposita diffida a tutte le amministrazioni competenti, lamentando che -nonostante l’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità dei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 244/07 (con eliminazione del limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di studenti con disabilità grave)- al proprio figlio non erano state assegnate le ore di sostegno didattico con rapporto 1 a 1, ma soltanto 11 ore, a fronte di n. 22 ore proposte e di n. 29 ore di frequenza settimanale. Chiedevano pertanto l’assegnazione delle ore di sostegno in deroga con rapporto 1 a 1, sulla base delle effettive esigenze dell’alunno, di cui all’articolo 1 comma 605 lett. B) legge 296/2006, preavvisando in caso contrario ricorso alla magistratura.

Alla diffida forniva riscontro la sola Direzione didattica con nota dell’8.11.2010, ove si rappresentava di aver effettuato il massimo sforzo con le risorse disponibili, rammentando "…che l’attribuzione di ulteriori ore di sostegno, fino al raggiungimento del rapporto 1:1, spetta all’Ufficio VII – Ambito territoriale della Provincia di Teramo".

A seguito di quanto sopra, è stato proposto il ricorso in epigrafe, con cui i coniugi T. hanno lamentato il mancato riconoscimento delle ore di sostegno in deroga a favore del loro minore, deducendo in primis violazioni di diritto internazionale, costituzionale e nazionale poste a tutela del diritto all’istruzione del disabile.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. In particolare con rapporto sui fatti di causa predisposto in data 11.12.2010, la Direzione Didattica 1^ circolo Roseto degli Abruzzi ha illustrato "le obiettive difficoltà legate alla consistenza dell’organico assegnato", così da aver attribuito al minore L., ed agli altri alunni in similare bisogno di particolare assistenza, il massimo possibile delle ore di sostegno didattico a disposizione; il rapporto si conclude peraltro riferendo che "l’Ufficio Scolastico Regionale, di fronte al ricorso al TAR presentato dalla famiglia del minore T. L., ha manifestato a questa Direzione la volontà di assegnare ulteriori 11 ore di sostegno, rinunciando, quindi, a resistere al ricorso".

Con ordinanza cautelare n. 20 adottata nella camera di consiglio del 12.1.11 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensiva, "…in relazione al connotato irriducibile del diritto alla salute", mentre con nota del 6.6.11 (depositata in giudizio dall’Avvocatura erariale) la Direzione didattica, in prossimità dell’udienza di discussione del 13.7.11, ha precisato "che in seguito all’ordinanza TAR -L’Aquila n. 20 del 12.1.11 l’Ufficio Scolastico Regionale, con decreto 1826 del 4.2.2011 ha assegnato, per il corrente a.s. ulteriori 11 ore di sostegno a favore dell’alunno T. L. fino al raggiungimento del richiesto rapporto 1:1 da parte della famiglia".

Motivi della decisione

Va in primo luogo affermata la giurisdizione (esclusiva) di questo Tar nella soggetta materia, trattandosi di vertenza afferente il diritto del disabile alla fruizione di un efficace e dedicato servizio scolastico (sul punto, funditus, Cassazione Civile S.U. 19 gennaio 2007 n. 1144)

Ritiene inoltre il Collegio che il raggiunto rapporto di 1:1 nel corso del giudizio non determina la sopravvenuta carenza di interesse al gravame, non risultando accertato che l’adeguamento delle ore di sostegno in deroga sia avvenuto per autonomo ripensamento della PA scolastica, anziché per doverosa esecuzione della misura cautelare.

Il ricorso è comunque fondato.

Come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza 80/2010, il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili è oggetto di rigorosa tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale (da ultimo Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18) che di quello interno ( art. 38, terzo comma, Cost., legge 5 febbraio 1992, n. 104), e la fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap -in specie a quelli in condizioni di particolare gravità, sulla base del rilievo che non tutte le disabilità sono di uguale afflizione – la proficua frequenza degli istituti d’istruzione, misure tra cui viene in rilievo quella del personale docente specializzato (sulla base di tale principio è stata dichiarata l’incostituzionalità delle disposizioni censurate – art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244- che prevedevano, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della possibilità di assumerli in deroga). Poiché nel caso di specie risulta pacificamente acclarata -per univoche concordanze medicodocumentali- anche la gravità assoluta dell’handicap sofferto dal minore L.T., i principi espressi dalla Consulta trovano piena applicazione nella vicenda in questione, così da determinare l’illegittimità delle originarie decisioni dei competenti organi scolastici teramani sulla mancata attribuzione in deroga di un monte ore di docenza specializzata, adeguato a fronteggiare l’impegnativo quadro psicofisico del piccolo L..

In conclusione il ricorso trova accoglimento con conseguente caducazione delle originarie, impugnate determinazioni in materia dell’amministrazione intimata;

Sussistono ragioni per compensare le spese di lite, eccetto il rimborso del contributo unificato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo (Sezione Prima) accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate, ma con obbligo dell’amministrazione di rimborsare ai ricorrenti il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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