Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 29-07-2011, n. 30245 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 aprile 2009 il g.u.p. presso il Tribunale per i minorenni di Taranto riteneva S.P., nato il (OMISSIS), colpevole dei reati continuati di violenza sessuale aggravata e di corruzione di minorenne e, previo riconoscimento delle diminuenti della minore età e del vizio parziale di mente, concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, nonchè applicazione della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione e alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario nelle forme della comunità per la durata di un anno.

2. In data 25 settembre 2009 proponeva appello lo S. censurando la dichiarazione di colpevolezza per il reato di violenza sessuale (aggravata continuata, consumata e tentata), in danno del minore Sc.Mi., assumendo che la ritenuta violenza sessuale tentata fosse basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa;

lamentava l’eccessività della pena inflitta; censurava l’applicazione della misura di sicurezza sulla scorta della sola relazione peritale effettuata dal consulente medico del P.M..

La Corte d’appello di Lecce per i minorenni, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 26 marzo 2010 confermava la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Taranto, rigettando l’appello proposto da S.P..

3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso, articolato in quattro motivi, il ricorrente lamenta che la corte d’appello avrebbe omesso di motivare in merito alla sussistenza della responsabilità penale relativamente alle contestate condotte di abusi sessuali (primo motivo); censura la sentenza impugnata sostenendo che la corte distrettuale avrebbe dovuto determinare la pena base in termini più favorevoli facendo applicazione delle circostanze oggettive e soggettive di cui all’art. 133 c.p. e fissando come pena base il minimo edittale (secondo motivo); si duole del calcolo della pena per la continuazione che – sempre in ragione delle circostanze oggettive e soggettive di cui all’art. 133 c.p. – avrebbe dovuto essere determinata con un aumento per la continuazione di minore entità (terzo motivo); censura la sentenza impugnata che a suo avviso non avrebbe dovuto fare applicazione della misura di sicurezza della riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunità (quarto motivo).

2. Il ricorso è infondato.

Tale è innanzitutto il primo motivo che deduce circostanze di fatto, in termini peraltro assolutamente generici, ed esprime null’altro che un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie del processo. La Corte d’appello ha considerato che le violenze sessuali su Sc. M., dodicenne all’epoca dei fatti, erano state riferite al P .M. dalla stessa vittima, peraltro teste-chiave dell’intera triste vicenda riguardante gli abusi commessi dall’appellante sul piccolo F.L.A.. Inoltre – ha ulteriormente osservato la Corte distrettuale – in data 11.8.2008 dinanzi al g.u.p. presso il locale Tribunale per i minorenni, fu lo stesso S. ad ammettere che lui e Mi. si erano in più occasioni reciprocamente toccati. Anche il piccolo F. aveva riferito dei "giochi brutti" a cui l’imputato lo sottoponeva.

Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo avendo la corte specificamente motivato non sia in ordine alla determinazione della pena base che all’aumento per la continuazione. In particolare la corte distrettuale ha considerato l’entità dei fatti gravissimi per la giovane età delle parti offese.

Altresì inammissibile è il quarto motivo perchè la corte distrettuale ha ritenuto la pericolosità dell’imputato sulla base di una consulenza medico legale che ha evidenziato il quadro psicopatologico dell’imputato stesso. In particolare la corte di appello richiamando la consulenza medico legale ha ritenuto non solo possibile, ma anche probabile che l’imputato potesse cogliere nell’ambiente nuovi stimoli in senso criminogenetico.

3. Pertanto il ricorso va rigettato, senza peraltro condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di imputato minorenne.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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